Avv. Arturo Varricchio
martedì 25 febbraio 2014
Calcolo Termini Processuali art. 183 comma 6 e art. 190 cpc
Riporto di seguito la tabella per il calcolo dei termini processuali di cui agli artt. 183 comma 6 cpc e 190 cpc ripreso dal sito della collega Anna Andreani, dove, peraltro, si possono trovare ulteriori utility.
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DIRITTO
domenica 12 gennaio 2014
giustizia sempre più cara
Bollo a 16 euro, diritti di copia, contributo unificato
di ProfessioneGiustizia .it - 09/01/2014
Gli interventi della Legge Stabilità su contributo unificato, diritti di copia e bollo a 16 euro
Abbiamo riferito dell'aumento a 27 euro delle anticipazioni forfetarie da pagare al momento dell'iscrizione a ruolo di una causa.
La Legge di Stabilità ha apportato anche ulteriori piccole modifiche, come quelle riguardanti le marche da bollo, oramai omogenee a 16 euro, e ai diritti di copia previsti dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia, applicabili anche al Processo Tributario, dove è stata prevista una deroga al pagamento quando la richiesta di copia avviene dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo.
La Legge di Stabilità ha apportato anche ulteriori piccole modifiche, come quelle riguardanti le marche da bollo, oramai omogenee a 16 euro, e ai diritti di copia previsti dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia, applicabili anche al Processo Tributario, dove è stata prevista una deroga al pagamento quando la richiesta di copia avviene dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo.
Segnaliamo, infine, che il contributo unificato riguardante il processo tributario è stato aggiornato con una modifica delle modalità di applicazione, o meglio, di determinazione del valore della lite: infatti, ora per il Ricorso principale e incidentale avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali ilvalore della lite va determinato per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
Di seguito le norme della Legge Stabilità che interessano quanto sopra:
401. All’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1 è inserito il seguente;
«1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili euro 16,00».402. Dopo la nota 4 all’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente;
«5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l’imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento ».403. All’articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente;
«1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00».404. Dopo la nota 1-quater all’articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente;
«5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l’imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».407. All’articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «distinti per voce di tariffa» sono inserite le seguenti;
«e degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».408. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all’articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola: «determinato» sono inserite le seguenti;
«, per ciascun atto impugnato anche in appello,»;
b) all’articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente;
«1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo»;
c) all’articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente;
«1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico».409. Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l’interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l’intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell’economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall’allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.
tratto da PROFESSIONEGIUSTIZIA.IT del 09.01.2014
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DIRITTO
venerdì 10 gennaio 2014
Delega sul processo civile: misure bocciate dai Civilisti, violati diritti cittadini
(ASCA) - Roma, 8 gen 2014 - Dal disegno di legge delega in materia di giustizia civile al Dl ''Destinazione Italia''. Tutti i provvedimenti assunti in questi ultimi anni, ''pur spesso pomposamente definiti ''epocali', hanno solo contribuito ad aggravare ulteriormente il funzionamento della giustizia civile''.
L'Unione Nazionale delle Camere Civili boccia su tutti i fronti le ultime misure adottate da Governo e Parlamento e dal ministero della Giustizia nel settore della giustizia civile, che, fa notare il presidente dell'Uncc Renzo Menoni, ''funziona con tempi assolutamente inaccettabili e con sempre piu' insoddisfacente qualita' delle decisioni''.
Provvedimenti dove la parola d'ordine adottata, fa notare il leader dei Civilisti, e' quella della ''deflazione del contenzioso'' e cioe', in sostanza, ''anziche' far meglio funzionare la giustizia, si tenta di impedirne o quantomeno renderne piu' difficile l'accesso e, quindi, non permettere al cittadino la tutela dei suoi diritti. E la piu' ripetuta 'scusante' addotta per giustificare tale comportamento e' quella della carenza di risorse economiche e quindi la necessita' di ridurre i costi''.
Entrando nel dettaglio del recente ddl sulla giustizia civile, Menoni passa in rassegna alcune norme ''assolutamente inaccettabili''. A partire dalla sentenza del giudizio di cognizione di primo grado con ''motivazione a richiesta'', ''previo versamento di una quota del contributo unificato dovuto per l'impugnazione'': una norma che, fanno notare i civilisti, ''e' gia' stata bocciata dal Parlamento solo pochissimi mesi fa, per la sua palese violazione di norme costituzionali e per la sua assoluta illogicita'''.
E ancora, ''non si puo' neppure condividere la proposta che, in primo grado, all'udienza di comparizione delle parti, il giudice possa, a suo insindacabile giudizio, disporre il mutamento del rito ordinario di cognizione, nel rito sommario, allorche' ritenga che sia sufficiente un'istruzione sommaria''. A prescindere dalla contrarieta' ''a qualsiasi ipotesi di sommarizzazione del processo civile, la proposta dimostra che l'improvvisato legislatore non conosce la realta' dei nostri processi civili''.
Infine, ''non possono trovare giustificazione alcuna l'aumento del 340% della marca per anticipazioni forfettarie sulle procedure civili e la riduzione di un terzo dei compensi dei difensori nelle procedure di patrocinio a spese dello Stato contenute nella legge di Stabilita' 2014, ne' la norma contenuta nel Dl 'Destinazione Italia', che prevede l'attribuzione a sole 9 sedi di 'Tribunale delle imprese' della competenza a conoscere controversie con societa' con sede all'estero, anche se con sede stabile in Italia. Anche tali norme si inseriscono a pieno titolo - conclude Menoni - nell'ormai scoperto disegno di impedire ai cittadini l'accesso alla giustizia e la tutela dei loro diritti''.
da www.altalex.it
8-1-2014
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sabato 21 settembre 2013
Da oggi ritorna obbligatoria la mediaconciliazione
Il Decreto Legge n. 69/2013 (il cd.
"Decreto del Fare"), convertito con la legge 98/2013, ha
ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di
procedibilità della domanda giudiziale in una serie di materie che
considera ad ''alta conflittualità''.
Le nuove disposizioni in materia di
mediazione, entrano in vigore da oggi 20 settembre 2013 e cioè
decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione.
Ne segue che la mediazione torna così
obbligatoria per 4 anni (cioè fino al 2017) in materia di:
a) condominio;
b) diritti reali;
c) divisione;
d) successioni ereditarie;
e) patti di famiglia;
f) locazione;
g) comodato;
h) affitto di aziende;
i) risarcimento del danno derivante da
responsabilità medica e sanitaria;
l) risarcimento del danno derivante da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità;
m) contratti assicurativi, bancari e
finanziari
Avv. Arturo Varricchio
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domenica 1 settembre 2013
Decreto Fare - Misure per la crescita economica Decreto Legge 21.06.2013 n° 69 , G.U. 20.08.2013
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lunedì 12 agosto 2013
ART. 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice)
Nessuna modifica è stata apportata nel testo di conversione in legge con modificazioni, del decreto legge del 21/6/2013 n.69.
L’articolo
77, infatti, interviene sul codice di procedura civile con la introduzione dell’obbligo
per il giudice, nel corso del processo civile, di formulare alle parti una
proposta di transazione o conciliazione, potendo valutare ai fini del giudizio
l’eventuale rifiuto che gli venga opposto. Viene esteso così al rito ordinario
una disposizione introdotta nel rito del lavoro nel 2010.
«ART. 185-bis. (Proposta di conciliazione
del giudice) – Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è
esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla
natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni
di facile e pronta soluzione di diritto, una
proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non
può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice»
avv. Arturo Varricchio
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WI-FI libero: non sarà più necessario tracciare le connessione wi-fi e i gestori di esercizi commerciali che offrono il collegamento non dovranno più identificare l’utente.
A
quanto pare anche il senato ha approvato il testo di conversione in legge con modificazioni,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia. Tra le novità quella relativa alla liberalizzazione
dell'accesso alla rete internet tramite wifi e dell'allacciamento dei terminali
di comunicazione alle interfacce della rete pubblica, senza il preventivo
controllo e registrazione dei dati dell'utilizzatore. Ne segue che si può
navigare in internet tranquillamente senza essere preventivamente identificati.
Invero nel testo approvato il giorno 9 agosto dalla Camera dei Deputati al
comma 1 prevede che l’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite
tecnologia WIFI non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori.
Quando l’offerta di accesso non
costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non
trovano applicazione l’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche
(autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica),
di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, e l’articolo 7 del decreto-legge
n. 144 del 2005 sulla disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di
telefonia e internet.
Al comma 3 vengono introdotte infine,
attraverso alcune modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2010, misure di
semplificazione per l’installazione delle apparecchiature di comunicazione
elettronica.
A quanto pare, già diversi gestori si sono
adeguati alla novità, compresi diversi enti locali.
avv. Arturo Varricchio
avv. Arturo Varricchio
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