domenica 12 gennaio 2014

giustizia sempre più cara

Bollo a 16 euro, diritti di copia, contributo unificato

di ProfessioneGiustizia .it - 09/01/2014

Gli interventi della Legge Stabilità su contributo unificato, diritti di copia e bollo a 16 euro

Bollo a 16 euro, diritti di copia, contributo unificato
Abbiamo riferito dell'aumento a 27 euro delle anticipazioni forfetarie da pagare al momento dell'iscrizione a ruolo di una causa.
La Legge di Stabilità ha apportato anche ulteriori piccole modifiche, come quelle riguardanti le marche da bollo, oramai omogenee a 16 euro, e ai diritti di copia previsti dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia, applicabili anche al Processo Tributario, dove è stata prevista una deroga al pagamento quando la richiesta di copia avviene dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo.
Segnaliamo, infine, che il contributo unificato riguardante il processo tributario è stato aggiornato con una modifica delle modalità di applicazione, o meglio, di determinazione del valore della lite: infatti, ora per il Ricorso principale e incidentale avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali ilvalore della lite va determinato per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Di seguito le norme della Legge Stabilità che interessano quanto sopra:
401. All’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1 è inserito il seguente;
«1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili euro 16,00».
402. Dopo la nota 4 all’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente;
«5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l’imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento ».
403. All’articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente;
«1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00».
404. Dopo la nota 1-quater all’articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente;
«5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l’imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».
407. All’articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «distinti per voce di tariffa» sono inserite le seguenti;
«e degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».
408. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all’articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola: «determinato» sono inserite le seguenti;
«, per ciascun atto impugnato anche in appello,»;
b) all’articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente;
«1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo»;
c) all’articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente;
«1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico».
409. Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l’interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l’intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell’economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall’allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.

tratto da PROFESSIONEGIUSTIZIA.IT del 09.01.2014

venerdì 10 gennaio 2014

Delega sul processo civile: misure bocciate dai Civilisti, violati diritti cittadini




(ASCA) - Roma, 8 gen 2014 - Dal disegno di legge delega in materia di giustizia civile al Dl ''Destinazione Italia''. Tutti i provvedimenti assunti in questi ultimi anni, ''pur spesso pomposamente definiti ''epocali', hanno solo contribuito ad aggravare ulteriormente il funzionamento della giustizia civile''.
L'Unione Nazionale delle Camere Civili boccia su tutti i fronti le ultime misure adottate da Governo e Parlamento e dal ministero della Giustizia nel settore della giustizia civile, che, fa notare il presidente dell'Uncc Renzo Menoni, ''funziona con tempi assolutamente inaccettabili e con sempre piu' insoddisfacente qualita' delle decisioni''.
Provvedimenti dove la parola d'ordine adottata, fa notare il leader dei Civilisti, e' quella della ''deflazione del contenzioso'' e cioe', in sostanza, ''anziche' far meglio funzionare la giustizia, si tenta di impedirne o quantomeno renderne piu' difficile l'accesso e, quindi, non permettere al cittadino la tutela dei suoi diritti. E la piu' ripetuta 'scusante' addotta per giustificare tale comportamento e' quella della carenza di risorse economiche e quindi la necessita' di ridurre i costi''.
Entrando nel dettaglio del recente ddl sulla giustizia civile, Menoni passa in rassegna alcune norme ''assolutamente inaccettabili''. A partire dalla sentenza del giudizio di cognizione di primo grado con ''motivazione a richiesta'', ''previo versamento di una quota del contributo unificato dovuto per l'impugnazione'': una norma che, fanno notare i civilisti, ''e' gia' stata bocciata dal Parlamento solo pochissimi mesi fa, per la sua palese violazione di norme costituzionali e per la sua assoluta illogicita'''.
E ancora, ''non si puo' neppure condividere la proposta che, in primo grado, all'udienza di comparizione delle parti, il giudice possa, a suo insindacabile giudizio, disporre il mutamento del rito ordinario di cognizione, nel rito sommario, allorche' ritenga che sia sufficiente un'istruzione sommaria''. A prescindere dalla contrarieta' ''a qualsiasi ipotesi di sommarizzazione del processo civile, la proposta dimostra che l'improvvisato legislatore non conosce la realta' dei nostri processi civili''.
Infine, ''non possono trovare giustificazione alcuna l'aumento del 340% della marca per anticipazioni forfettarie sulle procedure civili e la riduzione di un terzo dei compensi dei difensori nelle procedure di patrocinio a spese dello Stato contenute nella legge di Stabilita' 2014, ne' la norma contenuta nel Dl 'Destinazione Italia', che prevede l'attribuzione a sole 9 sedi di 'Tribunale delle imprese' della competenza a conoscere controversie con societa' con sede all'estero, anche se con sede stabile in Italia. Anche tali norme si inseriscono a pieno titolo - conclude Menoni - nell'ormai scoperto disegno di impedire ai cittadini l'accesso alla giustizia e la tutela dei loro diritti''.

da www.altalex.it
8-1-2014