sabato 21 settembre 2013

Da oggi ritorna obbligatoria la mediaconciliazione

Il Decreto Legge n. 69/2013 (il cd. "Decreto del Fare"), convertito con la legge 98/2013, ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale in una serie di materie che considera ad ''alta conflittualità''.

Le nuove disposizioni in materia di mediazione, entrano in vigore da oggi 20 settembre 2013 e cioè decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Ne segue che la mediazione torna così obbligatoria per 4 anni (cioè fino al 2017) in materia di:
a) condominio;
b) diritti reali;
c) divisione;
d) successioni ereditarie;
e) patti di famiglia;
f) locazione;
g) comodato;
h) affitto di aziende;
i) risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
l) risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
m) contratti assicurativi, bancari e finanziari


Avv. Arturo Varricchio

lunedì 12 agosto 2013

ART. 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice)


ART. 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice)

Nessuna modifica è stata apportata nel testo di conversione in legge con modificazioni, del decreto legge del 21/6/2013 n.69.
L’articolo 77, infatti, interviene sul codice di procedura civile con la introduzione dell’obbligo per il giudice, nel corso del processo civile, di formulare alle parti una proposta di transazione o conciliazione, potendo valutare ai fini del giudizio l’eventuale rifiuto che gli venga opposto. Viene esteso così al rito ordinario una disposizione introdotta nel rito del lavoro nel 2010.

«ART. 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) – Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una  proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice»


avv. Arturo Varricchio

WI-FI libero: non sarà più necessario tracciare le connessione wi-fi e i gestori di esercizi commerciali che offrono il collegamento non dovranno più identificare l’utente.



A quanto pare anche il senato ha approvato il testo di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Tra le novità quella relativa alla liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite wifi e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica, senza il preventivo controllo e registrazione dei dati dell'utilizzatore. Ne segue che si può navigare in internet tranquillamente senza essere preventivamente identificati. Invero nel testo approvato il giorno 9 agosto dalla Camera dei Deputati al comma 1 prevede che l’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori.
Quando l’offerta di accesso non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche (autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica), di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, e l’articolo 7 del decreto-legge n. 144 del 2005 sulla disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet.
Al comma 3 vengono introdotte infine, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2010, misure di semplificazione per l’installazione delle apparecchiature di comunicazione elettronica.
A quanto pare, già diversi gestori si sono adeguati alla novità, compresi diversi enti locali.

avv. Arturo Varricchio