lunedì 12 agosto 2013

ART. 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice)


ART. 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice)

Nessuna modifica è stata apportata nel testo di conversione in legge con modificazioni, del decreto legge del 21/6/2013 n.69.
L’articolo 77, infatti, interviene sul codice di procedura civile con la introduzione dell’obbligo per il giudice, nel corso del processo civile, di formulare alle parti una proposta di transazione o conciliazione, potendo valutare ai fini del giudizio l’eventuale rifiuto che gli venga opposto. Viene esteso così al rito ordinario una disposizione introdotta nel rito del lavoro nel 2010.

«ART. 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) – Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una  proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice»


avv. Arturo Varricchio

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