Nessuna modifica è stata apportata nel testo di conversione in legge con modificazioni, del decreto legge del 21/6/2013 n.69.
L’articolo
77, infatti, interviene sul codice di procedura civile con la introduzione dell’obbligo
per il giudice, nel corso del processo civile, di formulare alle parti una
proposta di transazione o conciliazione, potendo valutare ai fini del giudizio
l’eventuale rifiuto che gli venga opposto. Viene esteso così al rito ordinario
una disposizione introdotta nel rito del lavoro nel 2010.
«ART. 185-bis. (Proposta di conciliazione
del giudice) – Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è
esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla
natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni
di facile e pronta soluzione di diritto, una
proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non
può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice»
avv. Arturo Varricchio