mercoledì 29 ottobre 2014

AMMISSIBILITÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI NEL PCT

In riferimento ai notevoli dubbi che, in questo periodo cd di transizione, possono sorgere relativamente alla possibilità o meno di poter depositare atti introduttivi processuali, utilizzando la trasmissione telematica, mi permetto di riportare, fedelmente, quanto ampiamente esposto e chiarito dal collega Roberto Di Francesco (Delegato di Cassa Forense) in questo intervento pubblicato sul sito della Cassa Forense 
Avv. Arturo Varricchio



Molti di noi che hanno da tempo iniziato ad utilizzare la trasmissione telematica degli atti nei giudizi civili, si sono trovati di fronte alla questione inerente la possibilità o meno di depositare telematicamente anche gli atti introduttivi del giudizio.
Il problema in effetti non si era posto fino a quando alcune (isolate) decisioni hanno messo in dubbio tale possibilità spingendosi perfino a ritenere la nullità di tale pratica.
Decisioni (da alcuni definite scellerate) che hanno fatto miope applicazione della normativa dettata in tema di informatica giudiziaria in generale e del processo civile telematico in particolare.
Al contrario, e per fortuna, sembra vada consolidandosi l’orientamento opposto che ammette la trasmissione telematica degli atti introduttivi del giudizio.
Ma procediamo per gradi.
L’orientamento giurisprudenziale contrario alla costituzione in giudizio telematica, sia essa dell’attore che del convenuto, si fonda su una errata lettura della normativa (certo non limpidamente coordinata) in tema.
Si sostiene, infatti, che ai sensi dell’art. 16 bis della legge n. 221/12, modificato dall'art. 44, comma 2, decreto-legge n. 90/14 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) prevede che “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.” …il deposito con modalità telematica sarebbe previsto esclusivamente per gli atti processuali delle parti già costituite (così Tribunale di Pavia, sez. Civile, ordinanza 22.07.2014 est. Cortellaro; conf. Tribunale Torino 15.07.2014 - est. Rizzi).
A ben vedere, al contrario, deve rilevarsi come quell’esclusivamente si riferisca solo al deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite … e non anche degli altri atti del giudizio: nello stabilire l’obbligo del deposito telematico esclusivamente per gli atti endoprocessuali, non esclude in alcun modo la facoltà del deposito telematico degli altri atti 
L’esegesi delle fonti normative, peraltro, da prova di quanto appena affermato.
Del Processo Civile Telematico (PCT) si occupa già l’originaria normativa dettata dal DPR n.123/2001 (disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti), tuttora in vigore ad eccezione del processo amministrativo e contabile, del quale l'art. 20 bis comma 4 del D.L. 18.10.2012, n. 179 (conv. con modif. in Legge 17.12.2012 n.221) ha disposto la cessazione dell’efficacia dalla data di cui al comma 3. 
Il DPR 123/01 cit. non è stato mai abrogato, né può ritenersi abrogato dal successivo DM n. 44/2011 che ha disposto all’art. 37 che cessano di avere efficacia nel processo civile le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2001 e del decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008. E ciò perché il DPR 123/01 è norma di rango costituzionale superiore al regolamento ministeriale, quale è il DM n. 44/2011 su cui prevale.
Il DPR 123/11, dunque, emanato sulla scorta di ulteriori norme di legge, prima fra tutte il d.lgs. n. 39/1993 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche), all’art. 4, comma 1, stabilisce che tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale.
Il successivo art. 9 del vigente DPR 123/11, in tema di deposito degli atti introduttivi del processo civile, DPR stabilisce specificamente che “la parte che procede all'iscrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i documenti probatori come documenti informatici o le copie informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo”.
Non solo, dunque, la normativa consente (e non obbliga) il deposito telematico dei predetti atti introduttivi e dell’iscrizione a ruolo, ma la stessa non è contrastata da alcuna norma, non potendosi considerare contrastante l’art. 16 bis D.L. n. 179/2012 che definisce esclusivamente il perimetro dell’obbligatorietà del PCT e quindi gli atti obbligatori (non escludendo alcuna facoltà di deposito di altri atti) e neanche l'art. 44 che D.L. n. 90/2014 che prevede che nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 bis del D.L. n.179/11, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
A ben vedere, dunque, la normativa legittima tutti i depositi telematici pregressi e futuri, depositi telematici non esclusi neppure dal c.p.c. laddove, disponendo all’art. 72 delle disp. att. che il deposito dell’atto introduttivo si perfeziona con la consegna al cancelliere, non disciplina le modalità (modus) di detta consegna, che evidentemente può avvenire anche in forma telematica nel rispetto delle norme di legge in commento.
Allo stesso risultato si perviene ai sensi dell’art. 121 cpc laddove sancisce che gli atti del processo per i quali non siano richieste forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo.
Sull’argomento in data 27.6.2014 è pure intervenuta Circolare del Ministero della Giustizia, con cui è stato chiarito come “l’entrata in vigore delle norme di cui all’art. 16 bis d.l. cit. non innovi in alcun modo la disciplina previgente in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale per l’abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. Dunque, nei Tribunali già abilitati a ricevere tali atti processuali ai sensi dell’art. 35 d.m. n. 44/11, continuerà a costituire facoltà (e non obbligo) delle parti, quella di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio mediante deposito telematico” 
Detta circolare ministeriale confonde però la portata dei decreti dirigenziali. 
Le regole tecniche del DM n. 44/2011, invero, prevedono certo che l'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio, ma i decreti della DGSIA, non possono e/o debbono contenere alcuna lista di atti depositabili, dovendo solo accertare l’idoneità delle infrastrutture informatiche del Tribunale destinatario dei depositi telematici.
Con la conseguenza che i depositi di atti telematici (anche introduttivi) non potranno mai essere rifiutati.
Da ultimo non va neppure dimenticata l’operatività del Codice dell’Amministrazione digitale che peraltro, all’art. 45 prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
Con la conseguenza che anche solo tale norma consentirebbe di depositare telematicamente un qualsiasi atto presso un qualsiasi Tribunale.
Concludendo ai sensi dell’art. 16 bis l. 17.12.2012 n. 221 gli atti introduttivi del giudizio (iscrizione della causa e comparsa di costituzione), possono essere depositati in cancelleria per via telematica, in quanto tale norma e nessun’altra norma dell’ordinamento processuale, vieta il deposito in forma telematica di tali atti introduttivi del giudizio, disponendo invece solo l’obbligo del deposito telematico degli atti endoprocessuali.
A tale conclusione sono giunte le più recenti pronunce giurisprudenziali: “L’art. 16-bis D.L. 179/12 non prevede il deposito telematico degli atti processuali introduttivi, ma non commina alcuna sanzione di nullità in relazione a tale tipo di deposito. (Trib. Vercelli, Sez.Civ., ordinanza 04/08/2014).
Al recente Congresso Nazionale Forense di Venezia, è stato giustamente posto l’accento sull’opportunità dell’emanazione di una norma di legge che chiarisca con certezza la possibilità di depositare telematicamente qualsiasi atto, ponendo fine ad ogni dubbio e polemica.
Ed in ogni caso continuiamo ad auspicare uno specifico codice del processo telematico.
Avv. Roberto Di Francesco - Delegato di Cassa Forense

tratto dal sito della Cassa Forense

sabato 18 ottobre 2014

NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

E' stato pubblicato il 16 ottobre il Nuovo Codice Deontologico Forense, approvato dal CNF il 31 gennaio 2014, in attuazione della Nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense (Legge n. 247/2012).

Il Nuovo Codice deontologico forense è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014.

Entrerà in vigore il 15 dicembre 2014


Codice Deontologico Forense

Relazione Illustrativa al nuovo codice deontologico forense

tratto dal sito del CNF
Avv. Arturo Varricchio