domenica 12 gennaio 2014

giustizia sempre più cara

Bollo a 16 euro, diritti di copia, contributo unificato

di ProfessioneGiustizia .it - 09/01/2014

Gli interventi della Legge Stabilità su contributo unificato, diritti di copia e bollo a 16 euro

Bollo a 16 euro, diritti di copia, contributo unificato
Abbiamo riferito dell'aumento a 27 euro delle anticipazioni forfetarie da pagare al momento dell'iscrizione a ruolo di una causa.
La Legge di Stabilità ha apportato anche ulteriori piccole modifiche, come quelle riguardanti le marche da bollo, oramai omogenee a 16 euro, e ai diritti di copia previsti dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia, applicabili anche al Processo Tributario, dove è stata prevista una deroga al pagamento quando la richiesta di copia avviene dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo.
Segnaliamo, infine, che il contributo unificato riguardante il processo tributario è stato aggiornato con una modifica delle modalità di applicazione, o meglio, di determinazione del valore della lite: infatti, ora per il Ricorso principale e incidentale avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali ilvalore della lite va determinato per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Di seguito le norme della Legge Stabilità che interessano quanto sopra:
401. All’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1 è inserito il seguente;
«1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili euro 16,00».
402. Dopo la nota 4 all’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente;
«5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l’imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento ».
403. All’articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente;
«1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00».
404. Dopo la nota 1-quater all’articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente;
«5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l’imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».
407. All’articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «distinti per voce di tariffa» sono inserite le seguenti;
«e degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».
408. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all’articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola: «determinato» sono inserite le seguenti;
«, per ciascun atto impugnato anche in appello,»;
b) all’articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente;
«1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo»;
c) all’articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente;
«1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico».
409. Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l’interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l’intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell’economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall’allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.

tratto da PROFESSIONEGIUSTIZIA.IT del 09.01.2014

venerdì 10 gennaio 2014

Delega sul processo civile: misure bocciate dai Civilisti, violati diritti cittadini




(ASCA) - Roma, 8 gen 2014 - Dal disegno di legge delega in materia di giustizia civile al Dl ''Destinazione Italia''. Tutti i provvedimenti assunti in questi ultimi anni, ''pur spesso pomposamente definiti ''epocali', hanno solo contribuito ad aggravare ulteriormente il funzionamento della giustizia civile''.
L'Unione Nazionale delle Camere Civili boccia su tutti i fronti le ultime misure adottate da Governo e Parlamento e dal ministero della Giustizia nel settore della giustizia civile, che, fa notare il presidente dell'Uncc Renzo Menoni, ''funziona con tempi assolutamente inaccettabili e con sempre piu' insoddisfacente qualita' delle decisioni''.
Provvedimenti dove la parola d'ordine adottata, fa notare il leader dei Civilisti, e' quella della ''deflazione del contenzioso'' e cioe', in sostanza, ''anziche' far meglio funzionare la giustizia, si tenta di impedirne o quantomeno renderne piu' difficile l'accesso e, quindi, non permettere al cittadino la tutela dei suoi diritti. E la piu' ripetuta 'scusante' addotta per giustificare tale comportamento e' quella della carenza di risorse economiche e quindi la necessita' di ridurre i costi''.
Entrando nel dettaglio del recente ddl sulla giustizia civile, Menoni passa in rassegna alcune norme ''assolutamente inaccettabili''. A partire dalla sentenza del giudizio di cognizione di primo grado con ''motivazione a richiesta'', ''previo versamento di una quota del contributo unificato dovuto per l'impugnazione'': una norma che, fanno notare i civilisti, ''e' gia' stata bocciata dal Parlamento solo pochissimi mesi fa, per la sua palese violazione di norme costituzionali e per la sua assoluta illogicita'''.
E ancora, ''non si puo' neppure condividere la proposta che, in primo grado, all'udienza di comparizione delle parti, il giudice possa, a suo insindacabile giudizio, disporre il mutamento del rito ordinario di cognizione, nel rito sommario, allorche' ritenga che sia sufficiente un'istruzione sommaria''. A prescindere dalla contrarieta' ''a qualsiasi ipotesi di sommarizzazione del processo civile, la proposta dimostra che l'improvvisato legislatore non conosce la realta' dei nostri processi civili''.
Infine, ''non possono trovare giustificazione alcuna l'aumento del 340% della marca per anticipazioni forfettarie sulle procedure civili e la riduzione di un terzo dei compensi dei difensori nelle procedure di patrocinio a spese dello Stato contenute nella legge di Stabilita' 2014, ne' la norma contenuta nel Dl 'Destinazione Italia', che prevede l'attribuzione a sole 9 sedi di 'Tribunale delle imprese' della competenza a conoscere controversie con societa' con sede all'estero, anche se con sede stabile in Italia. Anche tali norme si inseriscono a pieno titolo - conclude Menoni - nell'ormai scoperto disegno di impedire ai cittadini l'accesso alla giustizia e la tutela dei loro diritti''.

da www.altalex.it
8-1-2014

sabato 21 settembre 2013

Da oggi ritorna obbligatoria la mediaconciliazione

Il Decreto Legge n. 69/2013 (il cd. "Decreto del Fare"), convertito con la legge 98/2013, ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale in una serie di materie che considera ad ''alta conflittualità''.

Le nuove disposizioni in materia di mediazione, entrano in vigore da oggi 20 settembre 2013 e cioè decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Ne segue che la mediazione torna così obbligatoria per 4 anni (cioè fino al 2017) in materia di:
a) condominio;
b) diritti reali;
c) divisione;
d) successioni ereditarie;
e) patti di famiglia;
f) locazione;
g) comodato;
h) affitto di aziende;
i) risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
l) risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
m) contratti assicurativi, bancari e finanziari


Avv. Arturo Varricchio

lunedì 12 agosto 2013

ART. 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice)


ART. 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice)

Nessuna modifica è stata apportata nel testo di conversione in legge con modificazioni, del decreto legge del 21/6/2013 n.69.
L’articolo 77, infatti, interviene sul codice di procedura civile con la introduzione dell’obbligo per il giudice, nel corso del processo civile, di formulare alle parti una proposta di transazione o conciliazione, potendo valutare ai fini del giudizio l’eventuale rifiuto che gli venga opposto. Viene esteso così al rito ordinario una disposizione introdotta nel rito del lavoro nel 2010.

«ART. 185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) – Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una  proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice»


avv. Arturo Varricchio

WI-FI libero: non sarà più necessario tracciare le connessione wi-fi e i gestori di esercizi commerciali che offrono il collegamento non dovranno più identificare l’utente.



A quanto pare anche il senato ha approvato il testo di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Tra le novità quella relativa alla liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite wifi e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica, senza il preventivo controllo e registrazione dei dati dell'utilizzatore. Ne segue che si può navigare in internet tranquillamente senza essere preventivamente identificati. Invero nel testo approvato il giorno 9 agosto dalla Camera dei Deputati al comma 1 prevede che l’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori.
Quando l’offerta di accesso non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche (autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica), di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, e l’articolo 7 del decreto-legge n. 144 del 2005 sulla disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet.
Al comma 3 vengono introdotte infine, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2010, misure di semplificazione per l’installazione delle apparecchiature di comunicazione elettronica.
A quanto pare, già diversi gestori si sono adeguati alla novità, compresi diversi enti locali.

avv. Arturo Varricchio

mercoledì 11 novembre 2009

l'avvocato risponde: E' giusto pagare la borsa della spesa?

“Vorrei capire perché io consumatore, ogni volta che mi reco in un supermercato, sono obbligato a pagare 3, 4 o addirittura 5 centesimi per il sacchetto di plastica dove poi metto la spesa. Trovo ingiusto pagare una borsa di plastica con stampata sopra la pubblicità dello stesso supermercato, il quale in tale ipotesi, per assurdo, dovrebbe essere lui a pagare me come testimonial, dal momento  che porto in giro il suo marchio facendogli indirettamente pubblicità. Inoltre, in qualsiasi altro esercizio, per qualsiasi altro prodotto acquistato (vestiti, scarpe,  libri, cd musicali, ecc...), il sacchetto con il nome del negozio mi viene fornito sempre gratuitamente. Allora, perché mai nei supermercati lo devo pagare? Posso rifiutarmi di pagarlo?”
Lettera firmata

 Il quesito del lettore è fondato ed interessante poiché, senza dubbio, con questo sistema il supermercato in questione “usa” letteralmente il suo cliente come vero e proprio veicolo pubblicitario, in quanto la busta marchiata, una volta uscita dal supermercato, percorre le vie cittadine, raggiunge le case e spesso  ritorna in circolazione come contenitore per altra merce od oggetti di casa del consumatore;  in tal modo viene raddoppiata l’efficacia della diffusione del logo del supermercato.
Tutto questo è ben noto ai gestori di supermercati che, per tale ragione, non rinunciano a questo veicolo di promozione (questo vale anche per il piccolo distributore), pur se con modalità diverse.
Invero,  molti distributori commerciali offrono la busta della spesa con il loro logo impresso del tutto gratuitamente,  ma tale gratuità è solo apparente, in quanto nei ricarichi del prezzo al consumatore del singolo prodotto, vi è percentualmente presente anche il costo pro quota della pubblicità, rappresentata dalla produzione e stampa della busta.
 Altri distributori, al contrario, gravano il servizio reso al consumatore (vale a dire la messa a disposizione di una busta per contenere la merce acquistata) di una somma sicuramente irrisoria, ma che comunque rappresenta un qualcosa di non dovuto. Infatti, partendo dal presupposto che il costo della busta sia già ampiamente ed opportunamente ricaricato sul prezzo finale del prodotto acquistato, ne deriva che qualunque cifra a qualunque titolo sia chiesta per la disponibilità della busta potrebbe rappresentare un atteggiamento censurabile sia in fatto che in diritto.
In effetti il vantaggio rappresentato dalla pubblicità capillare che la circolazione della busta della spesa rappresenta, dovrebbe già indurre il venditore a ritenersi “pagato” per i costi sostenuti, costi che, per quanto sopra esplicitato, sono già comunque sicuramente coperti dal ricarico sul prezzo finale del bene acquistato.
Detto ciò, bisogna anche dire che vi sono piccoli rituali ai quali, spesso, non diamo importanza ma che assumono un significato giuridico specifico. Ad esempio, la monotona e ripetitiva richiesta delle cassiere dei supermercati: “vuole un sacchetto”? “Le serve una busta”? Fanno vedere la questione da un'altra angolazione, vale a dire che il sacchetto è a disposizione del consumatore   il quale non è costretto ad acquistarlo ma è libero di accettarlo o meno.
In conclusione, la risposta al lettore non può che essere negativa in quanto  l'acquisto della busta del supermercato non è mai imposto, ma è un servizio che viene elargito su richiesta. E' vero infatti che il consumatore è libero di recarsi a fare spesa già munito di buste o carrellini per la spesa.


                                                                                                                 Avv. Arturo Varricchio

pubblicato su BENEVENTO Giornale - LA LIBERA VOCE DEL SANNIO

in data 13 novembre 2009