lunedì 26 gennaio 2015

Il termine per impugnare la sentenza decorre dal deposito e non dalla pubblicazione

Con la sentenza n. 3 del 22.1.2015, la Corte Costituzionale ha confermato l'interpretazione della Cass. sez. un. del 2.8.2012 n. 13794 secondo la quale il termine per l'impugnazione ex art. 327 comma 1 cpc, (nel caso in cui sulla sentenza oggetto di impugnazione siano state apposte due date una precedente di deposito e l'altra successiva di pubblicazione ex art. 133 cpc), decorre dalla prima data del deposito, anziché dalla seconda data attestante la pubblicazione della sentenza.


La data del deposito della sentenza da parte del giudice o la data di pubblicazione della sentenza da parte del cancelliere potrebbero  sembrare due eventi irrilevanti, in realtà si tratta di due elementi importanti perché occorre comprendere da quale di questi eventi decorrono i termini entro cui poter impugnare la sentenza. Nella prassi degli uffici giudiziari, il Giudice, dopo aver redatto la sentenza, completa il suo compito, consegnando la sentenza al cancelliere (in questo momento viene apposto un timbro con una data con cui si da atto della data in cui c’è il passaggio di “mano” dal Giudice). Successivamente, soprattutto negli uffici giudiziari carichi di lavoro, il cancelliere, dopo aver assegnato alla sentenza un numero (cronologico) appone sulla sentenza un secondo timbro (il quale, indipendentemente dalla dicitura, individua la data in cui il cancelliere ha completato la sua attività amministrativa, interna all’ufficio). Questo procedimento è descritto nell’art. 133 cpc (rubricato con la dicitura Pubblicazione e comunicazione della sentenza), il quale prevede che “La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite”. Questo articolo è stato successivamente integrato prevedendo che “entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 cpc”. Molto spesso tra le due date, la prima (quella della materiale consegna della senteza dal giudice al cancelliere) e la seconda (quella dell’apposizione da apre del cancelliere del numero di sentenza può passare molto tempo) ed è evidente che diventa molto importante sapere se il  termine per impugnare  decorre dalla prima data o dalla seconda, poichè, il rischio è quello di proporre l’appello o il ricorso in cassazione dopo che sono spirati i termini per impugnare. Ed è ovvio che questo iato tra la data di deposito e la data di “pubblicazione” della sentenza ha dato vita a due interpretazioni, la prima secondo cui, per effetto dell’art. 133 c.p.c., la sentenza è resa pubblica mediante il deposito risultante dall’annotazione apposta dal cancelliere in calce alla sentenza, con conseguente irrilevanza della diversa attestazione del cancelliere “sentenza pubblicata”. La seconda interpretazione afferma che quando sulla sentenza pubblicata appaiano due date, una di deposito in cancelleria da parte del giudice e l’altra, successiva, di “pubblicazione”, è solo a quest’ultima che bisogna fare riferimento ai fini della decorrenza del termine lungo per l’impugnazione. Questo problema è stato affrontato e risolto dalla Cassazione sez. un. del 2 agosto 2012 n. 13794. La Cassazione, tra le due interpretazioni ha accolto la prima fornendo il seguente principio di diritto: “A norma dell’art. 133 c.p.c. la consegna dell’originale completo del documento – sentenza al cancelliere nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione della sentenza che si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l’apposizione, in calce alla sentenza, della firma e della data del cancelliere che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È pertanto da escludere che il cancelliere, nell’espletamento di tale attività preposto alla tutela della fede pubblica (art. 2699 c.c.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata per effetto dell’art. 133 cod. civ. alla data del suo deposito, è pubblicata in data successiva”. 
La Cassazione sez. un. del 2 agosto 2012 n. 13794, è stata confermata anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 22 gennaio 2015 n. 3. La Corte Costituzionale descrive il procedimento di deposito e pubblicazione della sentenza ex art. 133 cpc affermando che tale procedimento  si articola nel deposito della sentenza da parte del giudice (primo comma) e nella presa d’atto del cancelliere (secondo comma), l’atto fondamentale è il primo; e ciò appare corretto alla stregua, oltre che del dato letterale (“la sentenza è resa pubblica mediante deposito”), di quello sostanziale, essendo tale soluzione interpretativa l’unica coerente con il diverso ruolo del cancelliere e del giudice: come a quest’ultimo compete la chiusura del rapporto processuale con il deposito della sentenza, rendendola con ciò immodificabile, così non può non competergli un ruolo determinante nella fase di pubblicazione, ai fini dei possibili sviluppi impugnatori. Poi passa a contestare la separazione temporale dei due passaggi procedimentali, infatti,  tale iato non rappresenta una mera “irregolarità”, ma di una patologia procedimentale grave per la sua rilevante incidenza sulle situazioni giuridiche degli interessati. Essa infatti è il riflesso del tardivo adempimento delle operazioni previste dall’art. 133 cod. proc. civ., nonché, in particolare, dell’inserimento nell’“elenco cronologico delle sentenze”, con l’attribuzione del relativo numero identificativo (art. 13 del d.m. 27 marzo 2000, n. 264 [Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari]; lettera A, n. 16, delle “Istruzioni per la tenuta dei registri in forma cartacea”, contenute nel d.m. 1° dicembre 2001 [Registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari]; legge 2 dicembre 1991, n. 399 [Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l’amministrazione penitenziaria]). Il ritardato della cancelleria nell’esecuzione degli adempimenti, attestato dalla diversa data di pubblicazione, non incide sull’interpretazione che la pubblicazione della sentenza coincide con la data del deposito del provvedimento in cancelleria da parte del giudice, e se questo ritardo ha causato danno ad una delle parti processuali, questa è tutelata mediante il ricorso all’istituto della rimessione in termini per causa non imputabile (art. 153 cod. proc. civ.), in quanto al remissione nei termini va inteso come doveroso riconoscimento d’ufficio di uno stato di fatto contra legem che, in quanto imputabile alla sola amministrazione giudiziaria, non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all’impugnazione, riducendone, talvolta anche in misura significativa, i relativi termini (specie nella prospettiva della sopravvenuta disciplina dell’istituto e in particolare della riduzione a sei mesi del termine in questione).

(tratto da http://www.fanpage.it)                                                                       sentenza Corte Costituzionale n. 3 del 22.1.2015

venerdì 16 gennaio 2015

IL VERBALE DI UDIENZA

Oramai il PCT fa parte della nostra vita... nel bene e nel male...
quindi anche il verbale di udienza possiamo prepararlo prima, scambiarlo con controparte, integrare, eccepire e dedurre quanto necessario, poi comunicare in udienza al Giudice -che abbia il computer, si intende- il codice del verbale (anche il QR code va bene per prelevare il verbale da smartphone) e... si discute con il magistrato, questi provvede e... il "verbale" è fatto.
Avv. Arturo Varricchio

tratto da www.dirittopratico.it

mercoledì 29 ottobre 2014

AMMISSIBILITÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI NEL PCT

In riferimento ai notevoli dubbi che, in questo periodo cd di transizione, possono sorgere relativamente alla possibilità o meno di poter depositare atti introduttivi processuali, utilizzando la trasmissione telematica, mi permetto di riportare, fedelmente, quanto ampiamente esposto e chiarito dal collega Roberto Di Francesco (Delegato di Cassa Forense) in questo intervento pubblicato sul sito della Cassa Forense 
Avv. Arturo Varricchio



Molti di noi che hanno da tempo iniziato ad utilizzare la trasmissione telematica degli atti nei giudizi civili, si sono trovati di fronte alla questione inerente la possibilità o meno di depositare telematicamente anche gli atti introduttivi del giudizio.
Il problema in effetti non si era posto fino a quando alcune (isolate) decisioni hanno messo in dubbio tale possibilità spingendosi perfino a ritenere la nullità di tale pratica.
Decisioni (da alcuni definite scellerate) che hanno fatto miope applicazione della normativa dettata in tema di informatica giudiziaria in generale e del processo civile telematico in particolare.
Al contrario, e per fortuna, sembra vada consolidandosi l’orientamento opposto che ammette la trasmissione telematica degli atti introduttivi del giudizio.
Ma procediamo per gradi.
L’orientamento giurisprudenziale contrario alla costituzione in giudizio telematica, sia essa dell’attore che del convenuto, si fonda su una errata lettura della normativa (certo non limpidamente coordinata) in tema.
Si sostiene, infatti, che ai sensi dell’art. 16 bis della legge n. 221/12, modificato dall'art. 44, comma 2, decreto-legge n. 90/14 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) prevede che “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.” …il deposito con modalità telematica sarebbe previsto esclusivamente per gli atti processuali delle parti già costituite (così Tribunale di Pavia, sez. Civile, ordinanza 22.07.2014 est. Cortellaro; conf. Tribunale Torino 15.07.2014 - est. Rizzi).
A ben vedere, al contrario, deve rilevarsi come quell’esclusivamente si riferisca solo al deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite … e non anche degli altri atti del giudizio: nello stabilire l’obbligo del deposito telematico esclusivamente per gli atti endoprocessuali, non esclude in alcun modo la facoltà del deposito telematico degli altri atti 
L’esegesi delle fonti normative, peraltro, da prova di quanto appena affermato.
Del Processo Civile Telematico (PCT) si occupa già l’originaria normativa dettata dal DPR n.123/2001 (disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti), tuttora in vigore ad eccezione del processo amministrativo e contabile, del quale l'art. 20 bis comma 4 del D.L. 18.10.2012, n. 179 (conv. con modif. in Legge 17.12.2012 n.221) ha disposto la cessazione dell’efficacia dalla data di cui al comma 3. 
Il DPR 123/01 cit. non è stato mai abrogato, né può ritenersi abrogato dal successivo DM n. 44/2011 che ha disposto all’art. 37 che cessano di avere efficacia nel processo civile le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2001 e del decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008. E ciò perché il DPR 123/01 è norma di rango costituzionale superiore al regolamento ministeriale, quale è il DM n. 44/2011 su cui prevale.
Il DPR 123/11, dunque, emanato sulla scorta di ulteriori norme di legge, prima fra tutte il d.lgs. n. 39/1993 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche), all’art. 4, comma 1, stabilisce che tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale.
Il successivo art. 9 del vigente DPR 123/11, in tema di deposito degli atti introduttivi del processo civile, DPR stabilisce specificamente che “la parte che procede all'iscrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i documenti probatori come documenti informatici o le copie informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo”.
Non solo, dunque, la normativa consente (e non obbliga) il deposito telematico dei predetti atti introduttivi e dell’iscrizione a ruolo, ma la stessa non è contrastata da alcuna norma, non potendosi considerare contrastante l’art. 16 bis D.L. n. 179/2012 che definisce esclusivamente il perimetro dell’obbligatorietà del PCT e quindi gli atti obbligatori (non escludendo alcuna facoltà di deposito di altri atti) e neanche l'art. 44 che D.L. n. 90/2014 che prevede che nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 bis del D.L. n.179/11, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
A ben vedere, dunque, la normativa legittima tutti i depositi telematici pregressi e futuri, depositi telematici non esclusi neppure dal c.p.c. laddove, disponendo all’art. 72 delle disp. att. che il deposito dell’atto introduttivo si perfeziona con la consegna al cancelliere, non disciplina le modalità (modus) di detta consegna, che evidentemente può avvenire anche in forma telematica nel rispetto delle norme di legge in commento.
Allo stesso risultato si perviene ai sensi dell’art. 121 cpc laddove sancisce che gli atti del processo per i quali non siano richieste forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo.
Sull’argomento in data 27.6.2014 è pure intervenuta Circolare del Ministero della Giustizia, con cui è stato chiarito come “l’entrata in vigore delle norme di cui all’art. 16 bis d.l. cit. non innovi in alcun modo la disciplina previgente in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale per l’abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. Dunque, nei Tribunali già abilitati a ricevere tali atti processuali ai sensi dell’art. 35 d.m. n. 44/11, continuerà a costituire facoltà (e non obbligo) delle parti, quella di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio mediante deposito telematico” 
Detta circolare ministeriale confonde però la portata dei decreti dirigenziali. 
Le regole tecniche del DM n. 44/2011, invero, prevedono certo che l'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio, ma i decreti della DGSIA, non possono e/o debbono contenere alcuna lista di atti depositabili, dovendo solo accertare l’idoneità delle infrastrutture informatiche del Tribunale destinatario dei depositi telematici.
Con la conseguenza che i depositi di atti telematici (anche introduttivi) non potranno mai essere rifiutati.
Da ultimo non va neppure dimenticata l’operatività del Codice dell’Amministrazione digitale che peraltro, all’art. 45 prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
Con la conseguenza che anche solo tale norma consentirebbe di depositare telematicamente un qualsiasi atto presso un qualsiasi Tribunale.
Concludendo ai sensi dell’art. 16 bis l. 17.12.2012 n. 221 gli atti introduttivi del giudizio (iscrizione della causa e comparsa di costituzione), possono essere depositati in cancelleria per via telematica, in quanto tale norma e nessun’altra norma dell’ordinamento processuale, vieta il deposito in forma telematica di tali atti introduttivi del giudizio, disponendo invece solo l’obbligo del deposito telematico degli atti endoprocessuali.
A tale conclusione sono giunte le più recenti pronunce giurisprudenziali: “L’art. 16-bis D.L. 179/12 non prevede il deposito telematico degli atti processuali introduttivi, ma non commina alcuna sanzione di nullità in relazione a tale tipo di deposito. (Trib. Vercelli, Sez.Civ., ordinanza 04/08/2014).
Al recente Congresso Nazionale Forense di Venezia, è stato giustamente posto l’accento sull’opportunità dell’emanazione di una norma di legge che chiarisca con certezza la possibilità di depositare telematicamente qualsiasi atto, ponendo fine ad ogni dubbio e polemica.
Ed in ogni caso continuiamo ad auspicare uno specifico codice del processo telematico.
Avv. Roberto Di Francesco - Delegato di Cassa Forense

tratto dal sito della Cassa Forense

sabato 18 ottobre 2014

NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

E' stato pubblicato il 16 ottobre il Nuovo Codice Deontologico Forense, approvato dal CNF il 31 gennaio 2014, in attuazione della Nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense (Legge n. 247/2012).

Il Nuovo Codice deontologico forense è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014.

Entrerà in vigore il 15 dicembre 2014


Codice Deontologico Forense

Relazione Illustrativa al nuovo codice deontologico forense

tratto dal sito del CNF
Avv. Arturo Varricchio

martedì 16 settembre 2014

SCHEDA DI ANALISI A PRIMA LETTURA DL 132/2014 - modifiche al codice civile e procedura civile

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, n. 212,  il decreto legge n. 132/2014 recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
Il decreto legge reca disposizioni, tra le altre, in tema di negoziazione assistita dall'avvocato e di devoluzione ad arbitri delle cause pendenti.

L'Ufficio Studi ha predisposto una Scheda di analisi a prima lettura e un testo a fronte con le nuove disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione. 
Documento che è possibile scaricare in questa pagina.

tratto da www.consiglionazionaleforense.it/


domenica 7 settembre 2014

OMESSO VERSAMENTO IVA - Il fatto non sussiste reato se commesso prima del 2011 con soglia inferiore ai 103 mila euro

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36859, depositata il 4 settembre 2014, con la quale, ha annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.
La motivazione è basata sulla sentenza della Corte Costituzionale, del 7-8 aprile 2014 n. 80 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 ter, d. lgs. n. 74/00 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38.

Cass. pen. Sez. III, Sent. n. 36859 del 04-09-2014


Avv. Arturo Varricchio

sabato 6 settembre 2014

PCT, prime pronunce sulla validità degli atti in formato pdf-immagine e dei depositi telematici in assenza di decreto ministeriale autorizzativo


Trib. Torino 15-7-2014
Trib. Roma 13-7-2014
Trib. Livorno 25-7-2014
Trib. Padova 28.08.2014


In questo primo periodo di applicazione diffusa del Processo Civile telematico (e, in particolare, dopo il 30 giugno scorso e il d.l. 90/2014, che, all'art. 44, ha esteso a tutti i Tribunali la possibilità di deposito telematico degli atti endoprocessuali), sono già stati più volte portati all'attenzione della giurisprudenza alcuni problemi interpretativi, che hanno dato luogo a soluzioni non omogenee.

Il legislatore, purtroppo, non ha inserito norme chiarificatrici nella legge di conversione del d.l. 90 (l. 114/2014), perdendo un'ottima occasione per dissipare tali dubbi ermeneutici.

I problemi, che appaiono, per affinità, suscettibili di trattazione congiunta, riguardano le conseguenze del deposito di atti telematici con caratteristiche e con modalità non esattamente conformi alle norme regolamentari che li disciplinano (in particolare: in violazione della norma del Provvedimento 16.4.2014, contenente le Specifiche tecniche previste dall'art. 34 d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, che prescrive che gli atti non possono risultare da scansione di immagini, ma debbono essere redatti in modalità telematica nativa), ovvero le conseguenze del deposito telematico di atti processuali diversi da quelli espressamente previsti dalla legge (art. 16-bis d.l. 179/2012 e successive modifiche), ovvero in assenza di specifico provvedimento ministeriale autorizzativo ex art. 35 d.m. 44/2011.

I provvedimenti in commento – tutti emessi successivamente al 30 giugno 2014 e dunque nel vigore del d.l. 90/2014 – concludono tutti, con diverse sfumature, per la soluzione negativa (inammissibilità, nullità, invalidità), ma non mancano in dottrina opinioni discordanti.

Analizzando, in primis, i provvedimenti relativi al deposito di pdf-immagine, l'iter argomentativo è, sostanzialmente, il seguente.

L'atto è costituito da un file in formato pdf; lo stesso non è però un atto nativo digitale, ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, ma è un file ottenuto mediante la scansione di immagini.

Tale modalità di redazione dell'atto digitale non rispetta la normativa vigente: infatti, l'art. 12 del Provvedimento del Ministro della Giustizia del 16 aprile 2014 (contenente le Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, a sua volta richiamato dall'art. 16-bis d.l. 179/2012, che prevede che il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici) prevede che "L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:

a) è in formato PDF;

b) è privo di elementi attivi;

c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini [...]".

La forma prevista dalla legge non è stata, dunque, rispettata, con evidente violazione dell'art. 121 c.p.c. ("Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo”), che sancisce il principio di obbligatorietà delle forme legali e la portata residuale del principio di libertà delle forme.

Si passa, così, al vaglio delle conseguenze giuridiche del mancato rispetto della forma legale, e, in particolare se risulti applicabile l'art. 156 c.p.c. (“Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”).

Le pronunce in esame (si veda, in particolare, l'approfondita disamina del Tribunale di Livorno) statuiscono che la violazione della forma legale non consente di ritenere raggiunto lo scopo: "Il rispetto delle regole tecniche (quali ad esempio quella sui formati ammessi dei files degli allegati) ha lo scopo di rendere tali atti immediatamente intelligibili a tutti gli operatori del processo (senza imporre la necessità di ricercare programmi di conversione di formati diversi), così come la norma che impone che l'atto del processo sia un pdf ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale, ha lo scopo di rendere l'atto navigabile ad ogni attore del processo e dunque quello di consentire l'utilizzo degli elementi dell'atto, senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri, detti OCR (optical character recognition)", da cui segue la declaratoria di nullità dell'atto.

Infine, non è ritenuto neppure applicabile l'art. 162 c.p.c. secondo il quale: “il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende" essendo il ricorso monitorio riproponibile e non avendo, quindi, il ricorrente alcun interesse alla rinnovazione dell'atto nullo (che consisterebbe nel rideposito integrale di ricorso e allegati documentali).

Con analoghe argomentazioni altri tribunali hanno ritenuto nullo o inammissibile l'atto telematico depositato in tribunali che - pur successivamente all'entrata in vigore del d.l. 90/2014 - erano privi di specifico decreto autorizzativo emanato dal Ministero ai sensi dell'art. 35 d.m. 44/2011 (v. da ultimo trib. Padova 29.8.2014).

Secondo il tribunale, il fatto che il d.l. 90 preveda la possibilità di depositare telematicamente gli atti endoprocessuali (cfr. art. 44), esclude che il legislatore abbia voluto estendere la possibilità di deposito degli atti non compresi in tale norma - sostanzialmente gli atti introduttivi del giudizio - a tutti gli uffici giudiziari e, in specie, a quelli che precedentemente al 30 giugno 2014 non avevano richiesto ed ottenuto il decreto ministeriale ex art. 35 d.m. 44/2011.

Se, dunque - prosegue il tribunale di Padova - l'Ufficio non era autorizzato a ricevere a valore legale gli atti introduttivi (in quanto privo di decreto ex art. 35, o comunque in possesso di decreto ex art. 35 che non comprendesse specificamente gli atti introduttivi), tali atti, essendo stati spediti a mezzo PEC, potranno, al più, essere considerati come atti giudiziari inviati a mezzo posta, in contrasto con gli art. 166 e 167 c.p.c., secondo cui gli atti di costituzione debbono essere depositati in cancelleria e non inviati a mezzo posta (Cass. Sez. 3 n. 12391 del 21/05/2013 ribadisce la correttezza di tale interpretazione e la conformità della disciplina degli art. 165 c.p.c. e ss. con i principi costituzionali). A ciò consegue la declaratoria di inammissibilità.

In sede di primo commento al d.l. 90, auspicando un rapido intervento del legislatore sul punto, magari nella legge di conversione (intervento che, com'è noto, non è avvenuto), avevo escluso che la formulazione dell'art. 44 d.l. 90 consentisse di ritenere legittimi i depositi degli atti non contemplati da tale norma (e cioè, come detto, gli atti introduttivi del giudizio o comunque gli atti di costituzione e gli atti in Corte d'Appello), sulla base del ragionamento ripreso dal provvedimento del tribunale di Padova in commento: se la legge innova ritenendo legittimo il deposito di una determinata categoria di atti, a contrario, si deve escludere che sia consentito depositare telematicamente gli atti non compresi nella norma.

L'art. 35 del d.m. 44/2011 prevede che "L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio".

La norma nulla dice in ordine alla possibilità del decreto di limitare il valore legale dei documenti informatici trasmessi dai soggetti abilitati esterni a singoli atti processuali.

I decreti dirigenziali finora emessi contenevano l'elenco (più o meno analitico e non sempre omogeneo) degli atti e dei settori (civile ordinario, esecuzioni, fallimenti, volontaria giurisdizione, ricorsi per ingiunzione), in quanto giungevano all'esito di limitate e settoriali sperimentazioni portate avanti autonomamente da uffici giudiziari virtuosi, ben prima che il PCT divenisse realtà in tutto il Paese, ma anche addirittura prima della diffusione in buona parte degli uffici giudiziari dei registri di cancelleria informatizzati (SICID-SIECIC) e sicuramente in una fase embrionale di sviluppo degli applicativi ministeriali.

Si comprende, allora, la preoccupazione degli uffici (e del Ministero) di limitare al massimo l'ambito del valore legale degli atti depositati dai soggetti abilitati esterni (avvocati, consulenti), risultando primaria – ai fini di una proficuo esito delle sperimentazioni – l'esigenza di assicurare, nei singoli uffici interessati, la piena funzionalità infrastrutturale, relativamente a singole categorie di atti.

Una volta, però, che una norma di legge (l'art. 44 d.l. 90/14 citato) estende a tutti gli uffici giudiziari l'obbligo di ricevere dai soggetti abilitati esterni gli atti endoprocessuali (e dunque conferisce valore legale a tali atti in ogni Ufficio), a prescindere dall'esistenza o meno di un decreto ministeriale ex art. 35 d.m. 44/11, appare chiaro che la verifica di funzionalità dei servizi e delle attrezzature informatiche dei singoli Uffici, cui era preposto il decreto ex art. 35, è stata compiuta una volta per tutte, ex ante, dal legislatore.

Ma, se così è, appare lecito considerare esaurita la funzione per cui era stata introdotta la norma dell'art. 35 dm 44/2011, che potrebbe, pertanto, ritenersi abrogata per incompatibilità.

Qualche dubbio, inoltre, sorge anche in merito alla valutazione compiuta dai vari provvedimenti del mancato raggiungimento dello scopo dell'atto (per gli effetti di cui all'art. 156 c.p.c.) e sulla possibilità di sanatoria/rinnovazione.

Quanto al provvedimento depositato in assenza di decreto autorizzativo ex art. 35 d.m. 44/2011, se anche – per la presenza della limitazione contenuta nell'art. 44 d.l. 90 – non si vuole giungere alla radicale conclusione di ritenere abrogato il citato art. 35 c. 1 (il che eliminerebbe ogni limite alla liceità di deposito telematico di qualunque atto giudiziario in qualunque ufficio), non appare, comunque, possibile, alla luce di quanto sopra detto, ritenere che un atto telematico formato nel rispetto delle specifiche normative, inserito correttamente nei sistemi informatici dell'ufficio giudiziario, accettato dal cancelliere e dunque giunto pienamente alla conoscenza del giudice, non abbia raggiunto il suo scopo.

Né appare del tutto condivisibile il ragionamento secondo cui l'atto telematico depositato in carenza di decreto autorizzativo ex art. 35 dm 44/2011 non sia idoneo al raggiungimento dello scopo in quanto equiparabile all'atto giudiziario inviato a mezzo posta.

Come, infatti, ricordato dallo stesso giudice padovano, Cass. civ. Sez. Unite, 4.3.2009, n. 5160, ha affrontato ex professo, componendo un contrasto intervenuto tra due pronunce delle sezioni semplici, la questione se il deposito dell'atto giudiziario a mezzo posta sia idoneo al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c..

Sostengono le Sezioni Unite (che non paiono potersi ritenere superate da una decisione successiva di una sezione semplice), che "la circostanza che l'attività materiale di deposito degli atti in cancelleria, che è priva di un requisito volitivo autonomo, non debba essere compiuta necessariamente dal difensore o dalla parte che sta in giudizio personalmente, ma possa essere realizzata anche da persona da loro incaricata (c.d. nuncius) (cfr. Cass. 7449/2001 e 26737/2006), e che l'ordinamento processuale preveda casi, sia pure speciali, di deposito degli atti in cancelleria mediante invio degli stessi a mezzo posta (art. 134 disp. att. c.p.c. concernente il giudizio di cassazione, e le ipotesi relative al processo tributario, di cui a Corte Cost. n. 520 del 2002, e al giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativi di sanzione amministrativa, di cui a Corte Cost. n. 98 del 2004; cfr. anche Cass. n. 11893/2006 per l'estensione dei principi di cui a quest'ultima sentenza all'azione popolare in materia elettorale), non appare compatibile con una valutazione di radicale difformità del deposito realizzato attraverso l'invio dell'atto per mezzo della posta rispetto a quello effettuato mediante consegna diretta al cancelliere, anche se certamente al di fuori delle previsioni normative il deposito potrà prendere efficacia solo dalla data del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), e cioè dell'(eventuale) concreta e documentata ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, e giammai dalla data della spedizione dell'atto, così come invece previsto dalle speciali discipline relative al deposito degli atti processuali a mezzo".

Con l'inevitabile conseguenza che la nullità dell'atto non può essere pronunciata (e magari, accedendo alle conclusioni delle S.U., gli effetti si produrranno non, come di consueto, al momento in cui il soggetto abilitato esterno riceverà la Ricevuta di Avvenuta Consegna, ma piuttosto al momento in cui il cancelliere accetterà il deposito, introducendo l'atto nei registri informatici dell'Ufficio giudiziario).

In ogni caso, poi, se anche l'atto dovesse essere dichiarato nullo, il giudice (a differenza di quanto è avvenuto nel provvedimento del Tribunale di Padova), non potrebbe esimersi dal vagliare la possibilità di rinnovazione dell'atto nullo ai sensi dell'art. 162 c.p.c, per la quale non sembrano esservi ostacoli, quantomeno in tutti i casi in cui non si siano verificate preclusioni o decadenze.

Quanto, poi, all'atto depositato in formato pdf-immagine, si è sostenuto (R. Bellé, Prime note su pct e processo di cognizione, in Judicium.it) che depositare un atto in formato pdf-immagine equivale sostanzialmente al deposito di una fotocopia, peraltro sicuramente proveniente dall'avvocato depositante (essendo stata inviata via PEC). Dovrebbe, pertanto, valere il principio giurisprudenziale per cui anche in ambito processuale trova applicazione l'art. 2719 c.c., con conseguente idoneità anche della fotocopia dell'atto al raggiungimento dello scopo processuale (salvo disconoscimento nella prima difesa e salva la possibilità di dimostrare la conformità all'originale, provvedendo all'esibizione o al deposito (questa volta in forme telematiche regolari) dell'atto.

La soluzione non appare del tutto convincente.

Le specifiche di redazione dell'atto (pdf nativo, assenza di elementi attivi, quali riferimenti a pagine web, sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata strutturata come da norma, presenza di un file XML con determinati contenuti), di cui al Provvedimento 16.4.2014, infatti, appaiono piuttosto volte a descrivere le modalità di redazione dell'atto telematico, come se vi fossero norme specifiche che disponessero che – come è ovvio – l'atto cartaceo deve essere redatto su fogli A4 o usobollo e non su rotoli di papiro, con inchiostro indelebile e non a matita o con inchiostro simpatico.

Si spiega, pertanto, che un atto telematico che non sia stato redatto rispettando le specifiche tecniche previste dal provvedimento 16.4.14 non possa in alcun modo raggiungere lo scopo cui è preposto (così come, per certo, non raggiungerebbe lo scopo l'atto di citazione scritto a matita), con conseguente inevitabile dichiarazione di nullità.

In ogni caso, però, - salva la rilevata carenza di interesse processuale per ciò che concerne il ricorso per ingiunzione, sempre riproponibile (ma con onere di pagare nuovamente il contributo unificato) - non paiono sussistere ostacoli alla rinnovazione dell'atto nullo; la rinnovazione, però, pur espletando effetti ex tunc, non varrebbe a superare le decadenze già maturate.

In conclusione, in attesa di un auspicabile urgente chiarimento legislativo, non pare che la normativa attuale precluda interpretazioni delle norme del processo telematico meno restrittive di quelle spesso adottate in queste prime applicazioni e più in linea con la tendenza dell'ordinamento processuale a favorire decisioni nel merito a scapito della chiusura in rito del processo.

tratto dal sito www.questionegiustizia.it
(Gianmarco Marinai Referente,  Informatico Distrettuale Corte d'Appello di Firenze)