Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36859, depositata il 4 settembre 2014, con la quale, ha annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.
La motivazione è basata sulla sentenza della Corte Costituzionale, del 7-8 aprile 2014 n. 80 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 ter, d. lgs. n. 74/00 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38.
Cass. pen. Sez. III, Sent. n. 36859 del 04-09-2014
Avv. Arturo Varricchio
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