mercoledì 25 marzo 2020

Schema sintetico delle disposizioni maggiormente rilevanti del D.L. “Cura Italia” n° 8/2020

Riporto di seguito lo schema sintetico delle disposizioni maggiormente rilevanti del D.L. “Cura Italia” n° 8/2020  realizzato dalla Camera Civile di Benevento – Ariano Irpino





AMMORTIZZATORI SOCIALI

art. 19
CIGO e assegno ordinario
Chi può fruirne
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi            riconducibili                      all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”.
Non è ancora chiaro l’iter procedurale perché, se da un lato si parla di iter semplificato senza necessità di preventiva consultazione sindacale, dall’altro lato sono richiesti l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, da svolgere anche in via telematica entro 3 gg successivi alla comunicazione di avvio procedura.
Il trattamento dovrebbe essere richiedibile dalle aziende con i requisiti per gli ammortizzatori ordinari.
Si attendono le circolari esplicative INPS e Ministero Lavoro.

Periodo di interesse
Da 23.2.2020 fino ad agosto 2020

Durata del trattamento
9 settimane massimo
I periodi di trattamento non si computano ai fini della durata massima dei trattamenti previsti dal d.lgs. 148/2015

Come presentare la domanda
Siamo in attesa delle circolari operative

Qual è la procedura da seguire
Non vi è l’obbligo di preventiva consultazione sindacale e del rispetto dei termini di procedimento, ma un obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto, che devono essere svolti in via telematica entro 3 gg dalla
comunicazione di avvio procedura (comunicazione preventiva).



Termine di presentazione della domanda
Entro la fine del quarto mese successivo
all’inizio del periodo di sospensione o riduzione

Anzianità di servizio dei lavoratori interessati Non è prevista una anzianità di servizio minima, ma i Lavoratori devono essere in servizio alla data del 23.2.2020

È     previsto     un     corrispettivo    a     carico
dell’azienda
No, è espressamente escluso per questo tipo di trattamento.

Chi paga il trattamento
Può anticiparlo il Datore di lavoro, che potrà poi compensarlo con i pagamenti da effettuare all’INPS, o – su richiesta del datore – può essere pagato direttamente da INPS ai Lavoratori Attenzione: il trattamento è erogato fino al
limite di spesa fissato nel decreto
Art. 20
CIGO COVID per aziende in CIGS
Le aziende che alla data di entrata in vigore del DL 6/2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare la domanda di concessione del trattamento ordinario COVID-19 per un periodo massimo di 9 settimane.
La concessione del nuovo trattamento sostituisce il trattamento precedente già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori, ma è subordinato alla sospensione del precedente trattamento.
È necessaria la consultazione sindacale, ma non
vi    è    l’obbligo  di    rispetto    dei   termini  di
procedura.
Art. 21
CIGO COVID per aziende in FIS
Le disposizioni di cui all’art. 20 sono applicate anche per i datori che alla medesima data
avevano in corso un trattamento FIS.
Art. 22
Cassa integrazione in deroga
Le Regioni e le province autonome possono riconoscere ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione gli ammortizzatori sociali, previo accordo che può essere concluso con le OOSS comparativamente più rappresentative alivello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di CIG in deroga, per la durata della sospensione
del rapporto di lavoro fino a un massimo di 9 settimane.



Il periodo è coperto da contribuzione figurativa. I trattamenti vengono concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla indicazione dei beneficiari, con efficacia subordinata al limite di spesa.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO

Art. 23
Congedi speciali
Dal 5.3.2020 e per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore a 15 gg, i lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi iscritti a gestione separata con figli di età inferiore a 12 anni o di età superiore se disabili in situazione di accertata gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, possono fruire di un congedo speciale.
Durante tale congedo percepiranno il 50% della retribuzione media globale giornaliera (calcolata ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 151/2001 per i subordinati e in 1/365 del reddito utilizzato quale base di calcolo per l’indennità di maternità per gli autonomi).
La contribuzione sarà figurativa.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 gg ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito.
I periodi di congedo parentale già fruiti nel periodo di cui al presente articolo saranno convertiti in congedi di cui al presente articolo. I lavoratori dipendenti con figli minori in età compresa tra i 12 e i 16 anni possono astenersi dal lavoro per tutta la durata del periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento ediritto alla conservazione del posto, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito o che non vi sia un genitore non lavoratore.



In alternativa alle prestazioni di cui sopra, i lavoratori beneficiari possono chiedere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting fino al limite di € 600,00. Il bonus è riconosciuto altresì ai lavoratori autonomi           non           iscritti                          all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Le modalità operative per accedere al congedo speciale e al bonus sono stabilite dall’INPS e nei
limiti di spesa.
Art. 24
Permessi ex Legge 104/92
Viene incrementato il numero di permessi di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei
mesi di marzo e aprile 2020.
Art. 26
Sorveglianza attiva settore privato
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Fino al 30.4.2020 l’assenza dal lavoro di dipendenti pubblici e privati disabili gravi o in condizione di rischio (immunodepressi, patologie oncologiche, terapie salvavita) sarà equiparata al ricovero ospedaliero.
È necessaria la certificazione del medico curante.
Il Datore di lavoro può richiedere all’INPS che gli oneri derivanti da detti periodi di assenzasiano
a carico dello Stato, fino al limite di spesa.
Art. 27-28
Indennità professionisti e co.co.co iscritti gestione separata INPS o a gestioni speciali ago INPS
Per i liberi professionisti e co.co.co. iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, è riconosciuta una indennità di € 600,00.
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda.
Nei limiti di spesa.
Art. 31
Non cumulabilità tra indennità
Le indennità di cui sopra non sono fra loro
cumulabili e non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza.
Art. 33
Domande NASPI e DIS-COLL e incentivo di
imprenditorialità
Per il 2020 il termine di presentazione delle domande viene ampliato da 68 a 128 gg
Art. 34
Proroga   termini   decadenziali   in    materia
previdenziale ed assistenziale
Dal 23.2.2020 al 1.6.2020 il decorso dei termini di           decadenza            e       prescrizione relativi                 alle



prestazioni     previdenziali,     assistenziali     e assicurative erogate da INPS e INAIL è sospeso.
Art. 37
Sospensione termini di pagamenti contributi previdenziali e assistenziali
Dal 23.2.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico.
Se già pagati, i contributi non verranno rimborsati.
Dal 23.2.2020 al 30.6.2020 sono sospesi i
termini di prescrizione di cui alla L. 335/95.
Art. 39
Smart working
Fino al 30.4.2020 i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare un disabile in condizione di gravità hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in smart- working, a condizione che tale modalità sia compatibile con la prestazione.
Ai lavoratori del settore privato affetti di gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità
nell’accoglimento delle istanze di svolgimento del lavoro in smart-working.
Art. 40
Sospensione delle misure di condizionalità
Sono sospese per due mesi dal 18.3.2020 le misure di condizionalità e i relativi termini per percettori di redditi di cittadinanza, Naspi e
Discoll.
Art. 42 Inail
I casi di infezione COVID-19 in occasione di lavoro sono da considerarsi come infortunio e quindi il datore deve seguire la consueta procedura.
Le prestazioni sono erogate anche nel periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con conseguente
astensione dal lavoro.
Art. 43
Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari
INAIL ha trasferito a Invitalia (l’Agenzia nazionale per lo sviluppo di proprietà del Ministero   dell’Economia)   un   importo   di   
50.000.000    da    erogare    alle    imprese  per
l’acquisto di dispositivi ed altri DPI.
Art. 44
Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus
Il Fondo è stato istituito per garantire una indennità ai lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa del COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il rapporto di lavoro.
Attendiamo i decreti del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, da adottare entro 30 gg.


Art. 46
Sospensione delle procedure di licenziamento
Sono sospese per 60 gg le procedure di licenziamento individuale per GMO.
Sono sospese per 60 gg le procedure di licenziamento collettivo e sono altresì sospese le procedure avviate dal 24.2.2020 e non ancora concluse.
La norma non è coerente con il titolo, che si riferisce alla sospensione dei termini di impugnazione dei licenziamenti.
Paiono sospesi tutti i licenziamenti per ragioni economiche, senza alcuna differenza fra le ragioni sottese.
La norma è mal scritta perché non coordina le disposizioni di cui alla L. 604/66 con quelle di cui alla L. 92/2012 e di cui al d.lgs 23/2015, che prevedono diverse procedure di licenziamento e quindi diverse decorrenze.
Nulla dice su licenziamenti di dirigenti e personale domestico, che non rientrano nella l. 604/66 citata dall’articolo.
Posto che la ratio del DL è quello di salvaguardare i lavoratori dal rischio di essere licenziati per il COVID, vista la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori, dovrebbero essere esclusi dalla sospensione tutti i licenziamenti che nulla hanno a che fare con il Covid, quali ad esempio la definitivacessazione dell’attività aziendale, per scelte pregresse.
Si pone anche un problema di incostituzionalità ex art. 41 di questa disposizione laddove si dovesse ritenesse che vada ad incidere sulle scelte imprenditoriali andando oltre alla gestione della emergenza sanitaria.

MISURE     FISCALI     A     SOSTEGNO     DELLA
LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

Art. 62 c. 7
I soggetti che hanno domicilio fiscale, la sede legali o la sede operativa nel territorio dello stato con  ricavi  o compensi non  superiori a
400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 18/2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto di imposta per ricavi    e    compensi    percepiti    nel   periodo
18.3.2020 – 31.3.2020, a meno che non abbiano  sostenuto  spese  per   prestazioni   di



lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente.
Ciò significa che chiunque abbia un lavoratore subordinato alle proprie dipendenze perde il
beneficio.
Art. 63
Premio ai lavoratori dipendenti
I lavoratori che nel 2019 hanno avuto un reddito non superiore a € 40.000 hanno diritto ad un premio di € 100,00, nel mese di marzo 2020, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro nel mese stesso. Una sorta di “premio di rischio”.
Il premio non concorre alla formazione del reddito.
Il premio sarà da erogarsi nel mese di aprile 2020 o comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Il premio, anticipato dal datore di lavoro, sarà
poi compensato coi debiti INPS in sede di denunce periodiche.


ART. 83
Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

Testo del D.L. (diviso per commi)
Sintesi
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli
uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
Le udienze pendenti dal 9 marzo al 15 aprile sono tutte rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi,per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
Sono      sospesi     per     lo     stesso      periodo (complessivamente 38 giorni) i termini:
·         per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili;
·         per    l’adozione,     il    deposito     e    la motivazione di provvedimenti giudiziari;
·         per la proposizione di atti introduttivi del giudizio;
·         per gli atti introduttivi dei procedimenti esecutivi (resta, dunque, salvo anche il termine di efficacia del precetto, usualmente non soggetto a sospensione feriale, in quanto atto stragiudiziale prodromico all’esecuzione);
·         per le impugnazioni (tutte, ordinarie e straordinarie, in ogni ordine e grado, ivi inclusi i reclami cautelari ex art. 669 terdecies c.p.c.);
·         per tutti i termini procedurali in genere. Se il termine cade durante la sospensione, questo inizia invece a decorrere dal 15 aprile 2020.
La regola si applica anche per i termini che vanno computati a ritroso: in questo caso le nuove prime udienze dovranno essere fissate in modo da consentire l’osservanza del termine a ritroso per la costituzione del convenuto (20 giorni nel rito ordinario; 10 giorni nel rito sommario e i nquello del lavoro).
Si segnala il problema, di cui la disposizione in esame non si occupa, dell’incidenza della sospensione emergenziale sul termine minimo a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. e, in genere, sui termini a difesa anche nei riti speciali (sommario e lavoro): per effetto della sospensione, i termini a difesa relativi ad atti
introduttivi   già   notificati   potremo   divenire



insufficienti, dovendosi aggiungere 38 giorni, come si fa con la sospensione feriale e, a differenza di questa, anche le cause di lavoro; sicché, in ipotesi di mancata costituzione del convenuto o di eccezione da questi sollevata, dovranno essere attivate le sanatorie della nullità dell’atto introduttivo per vizio della vocatio in ius, ai sensi dell’art. 164, commi 2 e 3, c.p.c.: peraltro, la rinnovazione dell’atto nel termine assegnato dal giudice e il rinvio dell’udienza in modo da osservare i termini minim ia difesa saneranno la nullità con efficacia retroattiva (ex tunc), facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda sin dalla prima notificazione (o, a seconda del rito e della natura recettizia o meno
dell’effetto, dal deposito del ricorso).
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
a)   cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempreche l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all’articolo 12
della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
b)   procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono  i  termini  di  cui  all’articolo  304  del  codice di
procedura  penale,  procedimenti  in  cui  sono applicate
Eccezioni ai commi 1 e 2:
·         Tribunale dei minori: adottabilità, minori stranieri non accompagnati, minori allontanati dalla famiglia, situazioni di grave pregiudizio;
·         obbligazioni alimentari, ivi inclusi assegni di mantenimento e/o divorzili del coniuge sfavorito e/o della prole (i tribunali, sezioni famiglia, però stanno valutando le urgenze caso per caso, in base alle segnalazioni dei difensori);
·         procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona (quindi non i cautelari concernenti rapporti di natura meramente patrimoniale);
·         tutela, a.d.s., interdizione e inabilitazioni in presenza di situazioni indifferibili, sempre che l’esame diretto della persona interessata non risulti incompatibile con le sue condizioni di età o di salute in relazione all’emergenza sanitaria in corso;
·         procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale;
·         richiesta di interruzione della gravidanza al Giudice Tutelare nei casi previsti dalla legge;


misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
1)  procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2)  procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
3)      procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
·         procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
·         procedimenti             di            convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
·         procedimenti           sull’istanza           di sospensione          della         provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado o di appello (la Corte d’appello di Milano tiene le udienze appositamente fissate ex art. 351 o 373 c.p.c., salvo che i   difensori          non chiedano concordemente un differimento; se non ci sono udienze fissate nel periodo di sospensione, l’istanza verrà discussa all’udienza di prima comparizione in appello);
·         tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti: occorre, in tal caso, un’apposita dichiarazione di urgenza emessa dal giudice, su istanza della parte interessata, con decreto non impugnabile (analogamente a quanto prevede l’art. 163 bis, comma 2, c.p.c. per l’abbreviazione dei termini nelel cause che richiedono pronta spedizione);
Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo
stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).
Durante il periodo di sospensione dei termini, con riferimento alle attività non sospesa, i capi degli Uffici Giudiziari possono:
·         limitare l’accesso del pubblico agli uffici giudiziari;
·         limitare gli orari di apertura al pubblico, fino a valutarne la chiusura;
·         regolare l’accesso ai servizi anche attraverso prenotazioni telefoniche e telematiche;
·         adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
·         celebrare a porte chiuse, ai sensi
dell’art. 128, 1° co. c.p.c., le udienze



civili pubbliche (peraltro, ormai, pochissime, essendo solo le udienze di discussione orale della causa, laddove la fase decisoria è ormai prevalentemente scritta, quantomeno nel rito ordinario, mentre le udienze pubbliche in Cassazione sono la minor parte, seguendosi il modello camerale a trattazione scritta con adunanza in camera di consiglio “non partecipata” dai difensori; il problema si porrà semmai per le udienze pubbliche di discussione orale in Corte d’appello sezione lavoro);
·         celebrare udienze civili per via telematica, laddove possibile;
·         svolgere udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi da difensori e parti mediante il solo scambio di memorie scritte con
conseguente             adozione             del provvedimento giudiziale fuori udienza.
Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti.
Dal 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, quali sopra elencate: peraltro, stanno già arrivando molte comunicazioni di rinvii di udienze a data successiva al 30 giugno 2020.
Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
a)    la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b)    la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23
ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per
Per assicurare le finalità di cui sopra, i capi degli uffici giudiziari possono, oltre a tutte le misure sopra sopra riportate, anche:
·         rinviare le udienze a data successiva al 30 giugno 2020, salve le eccezioni di cui al comma 3 del presente D.L. (come sta in gran parte avvenendo)

gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c)    la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d)  l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e
la trattazione delle udienze;
e)   la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
f)  la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
g)  la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
h)  lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del
giudice.

Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.
Sino al 30 giugno 2020 è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti esercitabili esclusivamente mediante attività precluse dai provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 del D.L.: così, ad es., sono sospesi i termini per impugnare delibere assembleari di condominii o di società, nonché i termini per
proporre azioni di annullamento di contratti o azioni revocatorie, ordinarie e fallimentari
Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e  agli articoli 24, comma 2, e  27,  comma 6,  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono
sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai


sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.
Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della c.d. “Legge Pinto”, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30
giugno 2020.
Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, si dovrà procedere esclusivamente al deposito degli atti con tali modalità ed al pagamento del C.U. in modalità telematica. Non sarà, dunque, possibile nepure costituirsi in giudizio in forma cartacea, come sino ad oggi era possibile. In ipotesi di fascicoli particolarmente voluminosi (ad es., fascicoli di primo grado composti da diversi faldoni cartacei), si suggerisce di depositare telematicamente un’istanza di autorizzazione al deposito cartaceo del fascicolo, costituendosi comunque telematicamente con l’atto giudiziale (citazione o ricorso o comparsa di risposta), la procura, la copia conforme della sentenza impugnata nel caso di appello o altre impugnazioni e l’elenco degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo cartaceo o che comunque si intendono depositare, eventualmente con una fotografia che ne rappresenti le dimensioni e le difficoltà di deposito telematico. Quando si tratti di deposito di documenti voluminosi con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., oltre alla tempestiva richiesta di autorizzazione al deposito caratceo o su supporto informatico (DVD o chiavetta USB, ecc.), si suggerisce di mettere a disposizione del collega avversario
copia informatica con chiavetta USB entro il termine prescritto.
Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-
bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.



Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto- legge    18    ottobre    2012,    n.    179,    convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento    del    Direttore    generale    dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si
effettuano presso il difensore d’ufficio.

Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.

Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975,   n.   354,   37   del   decreto   del   Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230  del  2000  e  all'articolo  19,  comma  1,  del decreto
legislativo n. 121 del 2018.

Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018,
n. 121.

Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all’articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

In deroga al disposto dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l’anno
2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte
Per l’anno 2020, sono rinviate ad ottobre le elezioni per il rinnovo del Consiglio Giudiziario e del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.


di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività
·         nei procedimenti di mediazione;
·         di negoziazione assistita;
·         e in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti;
promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Sono conseguentemente sospesi i termini di
durata massima dei medesimi procedimenti.
Le disposizioni del presente articolo, in quanto
compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
Sono abrogati gli articoli 1 [Differimento urgente delle udienze e sospensione dei
termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari] e 2 [Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia
di giustizia] del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
 
ART. 88
Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

Testo del D.L. (diviso per commi)
Sintesi
Le disposizioni di cui all'articolo 28 deldecreto- legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.
L’art. 88 del D.L. 17.03.2020, n. 18 contempla un esplicito richiamo all’art. 1463 cod. civ. ed alla fattispecie di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione. L’ipotesi che ci occupa va ascritta al novero dell’impossibilità giuridica, visto che la prestazione è divenuta ineseguibile per effetto di espresse previsioni normative.
L’articolo che ci occupa disciplina al primo comma la figura del contratto di soggiorno(art.
22 T.U. Immigrazione), mentre i commi successivi attengono ai contratti relativi alla fruizione di spettacoli e manifestazioni culturali in genere (come ad esempio spettacoli teatrali e musicali, proiezioni cinematografiche, accessi a musei e mostre).
Nella specie, il primo comma dell’art. 88 estende espressamente l’ambito di applicazione dell’art. 28 D.L. 2 marzo 2020, n. 9, rubricato “Rimborso dei titoli di viaggio e pacchetti turistici”, al contratto di soggiorno ex art. 22 T.U. Immigrazione.
In particolare, leggendo la relazione illustrativa dell’articolo in commento si evince che la ratio della norma è quella di poter estendere l’utilizzo dei voucher anche al contratto di soggiorno. La formulazione della norma, che rinvia esplicitamente al citato art. 28, lascia intendere che nel caso che ci occupa resti in vigore il “doppio binario” (rimborso pecuniario ovvero emissione di voucher) previsto per i titoli di viaggio ed i pacchetti turistici.
Pare      opportuno       evidenziare      che      la formulazione della rubrica della norma sia fuorviante,    nel    senso    che    pur    facendo espressamente riferimento ad un “rimborso”, in realtà risponde all’esigenza di sostituire un vero e proprio ristoro pecuniario con una prestazione equivalente, “cartolarizzata” nel voucher.



A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e
teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
Il secondo comma, si limita a ribadire che ricorre l’ipotesi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex 1463 cod. civ. anche con riferimento ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli ed eventi culturali di qualsiasi natura, nonché di biglietti per musei, mostre e per accedere “agli altri luoghi della cultura per effetto delle previsioni di cui all’art. 2, comma I, lett. b) e d) DPCM 8 marzo 2020.
I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Il comma III regola le modalità ed i termini per la richiesta del rimborso che, a differenza di quanto previsto dall’art. 28 D.L. 2 marzo  2020,
n. 9, richiamato al comma I dell’articolo in commento, può avvenire solo mediante voucher. Tale scelta normativa è maggiormente vincolante e meno favorevole per l’acquirente che non possa più fruire della prestazione rispetto, invece, alle omologhe disposizioni in materia di contratti turistici e di viaggio, nonché di contratti di soggiorno, ed appare retta dalla volontà di arginare le conseguenteeconomiche pregiudizievoli che la previsione di un vero e proprio rimborso economico avrebbe dispiegato   su   enti   e  fondazioni  di carattere
culturale.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.
L’ultimo comma dell’art. 88 regola l’efficacia
temporale delle regole che ci occupano.
In particolare, la loro vigenza è parametrata sulla base del perdurare della situazione di emergenza, rapportata al permanere in essere delle previsioni di cui al DPCM 8 marzo 2020, nonché di eventuali, ulteriori regolamenti che dovessero essere successivamente emanati a sua integrazione o sostituzione.
La norma non brilla per chiarezza redazionale, nel senso che non specifica quale sia il dies a quo dal quale decorre il termine previsto dal comma III per presentare la richiesta di rimborso per eventi futuri. A livello interpretativo, pare logico supporre che il termine debba decorrere dalla data programmata per l’evento stesso, ovvero dal momento  in  cui si sia venuti a conoscenza del
suo   annullamento  o,   ancora,   dall’entrata in



vigore di successi regolamenti per effetto dei quali     eventi     e     manifestazioni     culturali
divengano infruibili, anche in relazione alla fattispecie ex art. 1463 cod. civ..


ART. 106

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società



Testo del D.L. (diviso per commi)
Sintesi
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Con tale norma viene consentito lo spostamento del termine per l'approvazione del bilancio a 180 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale (possibilità già esistente, ma solo per ragioni oggettive - art. 2364 c.c. per le SpA e art. 2478-bis c.c.)
2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Introduce la possibilità per le SpA, SapA, Srl e Scarl di esprimere il voto per corrispondenza (deve intendersi anche posta elettronica) e intervento per teleconferenza, anche in deroga a disposizioni statutarie (peraltro molti statuti già lo prevedono - purché vi sia possibilità di identificare in modo certo il partecipante).
3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Introduce la possibilità per le Srl di esprimere il voto anche in forma scritta (ampliamento del principio già previsto dall'art. 2479 c.c.)
4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135- undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
al predetto rappresentante designato possono essere conferite    anche    deleghe    o    subdeleghe    ai   sensi
Dispone, per le società quotate, la applicazione generalizzata dell'art. 135-undecies del TUF che prevede l'utilizzo del "rappresentante designato" per il voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie


dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Dispone la estensione del principio espresso nel 4 comma anche alle società ad azionariato diffuso e con un sistema multilaterale di negoziazione
6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135- duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Lemedesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
Dispone la estensione del principio di cui al 4 comma anche alle banche popolari, alle BCC, alle mutue assicuratrici ed alle società cooperative (in deroga ai limiti alle deroghe previsti per legge)
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.
Estende l’applicabilità delle norme di cui all'art. 106 a tutte le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 (da leggersi: la cui seconda convocazione cada entro il 31 luglio) o anche successivamente finchè resti in vigore lo stato di emergenza connesso al COVID 19
8. Per le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



mercoledì 18 marzo 2020

Coronavirus: cosa rischia chi non rispetta i divieti?


Con diversi provvedimenti  emessi dal Presidente del consiglio dei Ministri, l’Italia è stata blindata e dal 9 marzo vi sono misure stringenti destinate al contenimento del virus.
È necessario, quando si esce da casa, redigere una auto dichiarazione che ne giustifica i motivi.
Ho ritenuto opportuno  spiegare cosa può accadere a chi vìola detto obbligo. 
L’art. 4 del Dpcm 8 marzo 2020, ha fatto divieto di transitare lungo le nostre strade se non per  comprovate esigenze lavorative, di salute, oppure di vita quotidiana. Il termine "comprovate" è inteso come la prova che il cittadino deve fornire alle Forze dell’Ordine con qualsiasi mezzo; per esempio:
- se si esce per lavoro, le forze dell’Ordine richiederanno informazioni presso il datore di lavoro
- se si esce per fare la spesa oppure andare in farmacia, bisogna fornire lo scontrino ecc.

Pertanto, senza dichiarare il falso, bisogna compilare il modello messo a disposizione del Ministero, e aggiornato al 26 marzo, che può essere scaricato qui in formato editabile .
Atteso gli ultimi eventi e la restrizione  imposta dal ministero, le Forze dell’Ordine fermano tutti e procedono, se non si giustifica il transito, a:
-  identificare la persona;
- fargli nominare un avvocato oppure gliene verrà nominato uno d’ufficio;
- far eleggere domicilio dove vogliono ricevere le comunicazioni che seguiranno. È necessario in questo caso eleggere domicilio presso la propria effettiva residenza e non presso lo studio dell’avvocato.

Dopodiché le Forze dell’Ordine comunicheranno  la notizia di reato alla Procura della Repubblica competente, per la violazione della contravvenzione (da non confondere con la "contravvenzione" al codice della strada), prevista dell’art. 650 del codice penale per inosservanza di provvedimenti emanati da una Autorità (in questo caso, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).
La comunicazione di notizia di reato non  è altro che l’inizio di un procedimento penale a carico della persona fermata che può terminare con la sanzione dell’ammenda.  È importate sapere che l’ammenda, da distinguere dalla multa alle sanzione del codice della strada, è una vera è propria sanzione penale equiparabile alla reclusione o all’arresto.
È consigliabile (anzi opportuno) che questa  ammenda (per la violazione dell’art. 650 c.p.) non venga pagata, ma bisogna contattare il proprio avvocato di fiducia o a quello di ufficio ed aspettare la notifica dell’atto giudiziario che avverrà nei prossimi mesi. In verità pagare l’ammenda corrisponde all’esecuzione della pena e pertanto il reato verrà iscritto nel casellario giudiziario della persona, con la conseguenza che non sarà più incensurato (condizione spesso necessaria per diversi motivi tra i quali i concorsi pubblici, autorizzazioni di qualsiasi tipo e appalti, che richiedono l’esibizione del casellario giudiziario).
L’atto che arriverà presso il domicilio è un decreto penale di condanna che precede anche un termine di 15 giorni per proporre opposizione. È opportuno, contattato il proprio avvocato, proporre opposizione  e trasformare l’ammenda in una somma di denaro da pagare attraverso la procedura dell’oblazione che permetterà l’estinzione del reato e conseguentemente la non iscrizione del casellario giudiziario.

Avv. Arturo Varricchio 




Modello editabile aggiornato al 26 marzo 2020




lunedì 2 luglio 2018

La Segreteria Telefonica Iliad. Come possiamo disattivarla

Ciao a tutti.

Sono Arturo Varricchio e sono avvocato e su questo blog normalmente scrivo su temi di diritto.

Avendo attivato un numero Iliad, molti di voi, però mi hanno chiesto come disattivare la segreteria telefonica.

Purtroppo se provvediamo a disattivare la segreteria non possiamo più usufruire del servizio “chi ti ha cercato” o, come lo chiama Iliad, “Mi richiami”. In attesa che Iliad provveda in tal senso, possiamo effettuare queste due modalità:

 1)    Disattivazione della segreteria e attivazione del servizio “Avviso di Chiamata”
        -      disattivare totalmente la segreteria telefonica digitando sulla tastiera telefonica il codice  ##002# e INVIO
        -      attivare il servizio di “Avviso di Chiamata” digitando *43# e INVIO


2)    se non volete nemmeno l’Avviso di chiamata procedete in questo modo:
       -      disattivare il servizio di “Avviso di Chiamata” digitando #43# e INVIO
       -      attivare la segreteria telefonica solo su occupato digitando **67*+393518995012# e INVIO
       -      personalizzare la voce della segreteria telefonica con un vostro messaggio personale, procedendo a telefonare al numero 401 seguire la voce guida, digitare 2, poi registrare il vostro messaggio personale dopo aver digitato nuovamente  2 e poi chiudere la registrazione digitando ##

E' necessario però personalizzare il messaggio di segreteria con una frase molto piccola, in modo che memorizza il numero del chiamate .

Con questa ultima opzione, però vi arriveranno i messaggi in segreteria telefonica che dovete poi cancellare manualmente… attendiamo ILIAD affinché risolva questo problema.

Se volete potete caricare un qualsiasi file come segreteria, scaricato da internet o creato da voi con il PC seguite questa procedura sull’AREA PERSONALE del sito Iliad:
-      SEGRETERIA TELEFONICA,
-      Personalizza l'annuncio della tua segreteria telefonica
-      cliccare su modifica  
-      cliccare su scegli file  e caricare un audio in formato MP3 e WAV, con dimensione massima di 2MB.
-      salvare

Un saluto a tutti.
Arturo Varricchio


qui puoi scaricare il file PDF


PS: di seguito riporto i seguenti codici

disattivare la SEGRETERIA TELEFONICA
- ##62# – quando il telefono non raggiungibile o è spento.
- ##61# – quando non si risponde alle chiamate in entrata.
- ##67# – quando la linea è occupata.
- ##21# – sempre (a volte funziona anche con ##004# oppure ##002#)

attivare la SEGRETERIA TELEFONICA
- **21*+393518995012#  questo è il codice da usare se vuoi che ogni funzione della segreteria telefonica venga ripristinata e riattivata totalmente in ogni sua funzione, esattamente come era prima che tu la disattivassi, a volte funziona anche con **004*+3935189950120#  oppure con **002*+393518995012# .  Se poi si vuole allungare il numero dei secondi prima di attivare la segreteria su mancata risposta digitare **21*+393518995012**30# oppure  **004*+393518995012**30#  oppure **002*+393518995012**30#
- **61*+393518995012*11*30#   se vuoi che la segreteria telefonica si attivi solo in caso di mancata risposta. Il valore 30 sta a indicare il tempo che deve passare in secondi prima che la segreteria telefonica si attivi e corrisponde a circa 7-8 squilli. Puoi aumentare o diminuire questo valore per un valore compreso tra 2 e 59, aumentando o diminuendo di conseguenza, il numero di squilli necessari prima che venga attivata la segreteria telefonica Iliad. Riceverai il messaggio “ti ho cercato” solo in caso di mancata risposta
- **62*+393518995012#   per lasciare la segreteria attiva solo nel caso il numero di telefono non sia raggiungibile. Riceverai il messaggio “ti ho cercato” solo se il numero di telefono non è raggiungibile
- **67*+393518995012#   se vuoi che la segreteria telefonica vada ad attivarsi solo se il tuo numero di telefono al momento della chiamata risulta occupato. Il messaggio “ti ho cercato” verrà ricevuto solo in caso di linea occupata

Interrogazione della SEGRETERIA TELEFONICA
- *#62# – quando il telefono non raggiungibile o è spento.
- *#61# – quando non si risponde alle chiamate in entrata.
- *#67# – quando la linea è occupata.
- *#21# - sempre (a volte funziona anche con *#004# oppure  *#002#)


per l’ Avviso di chiamata:
-      attivare il servizio:  *43#
-      disattivare il servizio:  #43#
-      interrogare il servizio:  *#43#

lunedì 7 dicembre 2015

Dichiarazione di adottabilità dei minori: può essere inadeguata se giustificata dalla mera condizione di fragilità dei genitori

Corte EDU, sez. IV, sentenza 13 ottobre 2015, SH c/ Italia (Pres. Päivi Hirvelä)

DIRITTO ALLA VITA FAMILIARE – DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ DI MINORE ALLONTANATO DALLA FAMIGLIA – MOTIVI DELL’ALLONTANAMENTO – CONDIZIONI DI SALUTE DEI GENITORI - PRECISAZIONI (art. 8 CEDU)


Per un genitore e suo figlio, stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita famigliare e, pertanto, misure che portano a una rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia possono essere applicate solo in circostanze eccezionali. Per tali motivi, l’articolo 8 della Convenzione impone allo Stato di adottare le misure idonee a preservare, per quanto possibile, il legame genitori-figlio. Ne consegue che le autorità devono valutare accuratamente l’incidenza che ha sui genitori e sul minore la misura di adozione e devono prendere in esame soluzioni diverse dalla presa in carico del minore prima di dare esecuzione a una tale misura. Una misura eccezionale può, in particolare, essere giustificata nel caso in cui i minori siano esposti a una situazione di violenza o di maltrattamento fisico o psichico, oppure ad abusi sessuali. L’esistenza di un deficit intellettivo nei genitori, invece, può non essere sufficiente per giustificare questa grave ingerenza nella vita famigliare: in caso di situazioni del genere, le autorità, prima della misura dell’adozione, devono valutare la realizzazione di un’assistenza sociale mirata di natura tale da permettere ai genitori di superare le difficoltà legate allo stato di salute, preservando il legame famigliare assicurando comunque la protezione dell’interesse supremo dei minori. Il ruolo di protezione sociale svolto dalle autorità è precisamente quello di aiutare le persone in difficoltà, di guidarle nelle loro azioni e di consigliarle, tra l’altro, sui mezzi per superare i loro problemi. Nel caso di persone vulnerabili, le autorità devono dare prova di una attenzione particolare e devono assicurare loro una maggiore tutela.


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
QUARTA SEZIONE
CAUSA S.H. c. ITALIA
(Ricorso n. 52557/14)
SENTENZA
STRASBURGO
13 ottobre 2015

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione.
Può subire modifiche di forma.
Nella causa S.H. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), riunita in una camera composta da:
Päivi Hirvelä, presidente,
Guido Raimondi,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Paul Mahoney,
Faris Vehabović,
Yonko Grozev, giudici,
e da Fatoş Aracı, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 22 settembre 2015,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA
1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 52557/14) proposto contro la Repubblica italiana con cui una cittadina italiana, la sig.ra S.H. («la ricorrente»), ha adito la Corte l’11 luglio 2014 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2. La ricorrente è stata rappresentata dall’avv. M. Morcavallo del foro di Roma. Il Governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora.
3. La ricorrente lamenta in particolare una violazione del suo diritto al rispetto della vita famigliare, sancito dall’articolo 8 della Convenzione.
4. Il 23 ottobre 2014 il motivo di ricorso relativo alla violazione dell’articolo 8 della Convenzione è stato comunicato al Governo e il ricorso è stato dichiarato irricevibile per il resto, conformemente all’articolo 54 § 3 del Regolamento della Corte.

IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
5. La ricorrente è nata nel 1984 ed è residente a Sacile.
6. I fatti di causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.
7. La ricorrente è madre di tre bambini: R., P. e J., nati rispettivamente nel 2005, 2006 e 2008.
8. All’epoca dei fatti la ricorrente viveva con il padre dei bambini, soffriva di depressione e seguiva una terapia farmacologica.
9. Nell’agosto 2009 i servizi sociali informarono il tribunale per i minorenni di Roma (di seguito «il tribunale») che i minori erano stati più volte ricoverati per avere ingerito accidentalmente dei farmaci e fu avviato un procedimento d’urgenza dinanzi al tribunale. Con un provvedimento emesso l’11 agosto 2009 il tribunale ordinò l’allontanamento dei minori dalla famiglia disponendo che fossero collocati in un istituto, e incaricò i servizi sociali di elaborare un progetto in favore dei minori stessi.
10. Il 20 ottobre 2009 la ricorrente e il padre dei minori furono sentiti dal tribunale. Essi ammisero che, a causa dello stato di salute della ricorrente e degli effetti secondari dei farmaci che assumeva per curare la depressione, essi avevano delle difficoltà ad occuparsi dei figli. Tuttavia, affermarono che potevano occuparsi in maniera adeguata dei bambini con l’aiuto dei servizi sociali e del nonno.
La ricorrente indicò che seguiva una terapia e che gli effetti secondari inizialmente indotti dai farmaci non si erano più manifestati. I due genitori chiesero di prevedere un progetto di sostegno elaborato dai servizi sociali allo scopo di permettere il ritorno dei minori in famiglia.
11. Il 3 dicembre 2009 la psichiatra depositò il proprio rapporto relativo alla ricorrente. Da quest’ultimo risultava che essa seguiva una terapia farmacologica, che era disposta a seguire una psicoterapia e ad accettare l’aiuto dei servizi sociali, e che aveva un legame affettivo molto forte con i figli.
Alla stessa data, il Gruppo di lavoro integrato sulle adozioni («G.I.L.») depositò il proprio rapporto indicando che, nonostante le difficoltà famigliari, i genitori avevano reagito positivamente, avevano partecipato agli incontri organizzati ed erano disposti ad accettare il sostegno dei servizi sociali. Di conseguenza, il G.I.L. proponeva il ritorno dei minori presso i genitori e la realizzazione di un progetto di sostegno famigliare.
12.; Con un provvedimento emesso il 19 gennaio 2010 il tribunale, tenuto conto dei rapporti dei periti e del fatto che il nonno paterno era disposto ad aiutare il figlio e la ricorrente ad occuparsi dei bambini, ordinò che questi ultimi tornassero presso i genitori.
Il 24 marzo 2010, tuttavia, il progetto di riavvicinamento genitori-figli fu interrotto e i minori furono allontanati nuovamente dalla famiglia in quanto la ricorrente era stata ricoverata in seguito all’aggravarsi della sua malattia, il padre aveva lasciato l’abitazione famigliare e il nonno era malato. Il tribunale stabilì allora un diritto di visita per i due genitori, fissato nel modo seguente: per la ricorrente un’ora ogni quindici giorni; per il padre dei minori due ore a settimana.
13. Nel marzo 2010 la procura chiese che fosse avviata una procedura di dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori.
14. Il 10 giugno 2010 i genitori furono sentiti dal tribunale. La ricorrente affermò che si stava curando, sottolineò che il padre dei minori era disposto ad occuparsene e che, di conseguenza, questi ultimi non si trovavano in stato di abbandono. Il padre assicurava che, anche se lavorava, poteva occuparsi efficacemente dei minori, con l’aiuto di suo padre, e che aveva assunto una collaboratrice domestica che poteva aiutarlo.
15. Nell’ottobre 2010 il tribunale dispose una perizia per valutare la capacità della ricorrente e del padre dei minori di esercitare il ruolo di genitori. Il 13 gennaio 2011 il perito depositò un rapporto dal quale risultava:•che il padre non presentava alcuna patologia psichiatrica, che aveva una personalità fragile ma era in grado di assumersi le proprie responsabilità;•che la ricorrente era affetta da un «disturbo della personalità borderline che interferiva, in misura limitata, con la sua capacità di assumersi delle responsabilità legate al suo ruolo di madre»;•che i bambini erano iperattivi, e che una parte importante di questa sintomatologia poteva essere l’espressione delle difficoltà famigliari.
Nelle sue conclusioni, il perito osservò che i due genitori erano disposti ad accettare gli interventi necessari al fine di migliorare il loro rapporto con i figli e formulò le seguenti proposte: mantenere l’affidamento dei bambini all’istituto, predisporre un percorso di riavvicinamento tra i genitori e i figli e intensificare gli incontri. Fu proposta anche una nuova valutazione della situazione della famiglia dopo sei mesi.
16. Con una sentenza emessa il 1° marzo 2011, tuttavia, il tribunale dichiarò i minori adottabili e gli incontri tra i genitori e i minori furono interrotti.
Nelle motivazioni, il tribunale considerò che nel caso di specie non fosse necessaria una nuova valutazione della situazione famigliare. Esso sottolineò le difficoltà dei genitori a esercitare il loro ruolo genitoriale, difficoltà che erano state indicate dal perito, e fece riferimento alle dichiarazioni della direttrice dell’istituto, secondo la quale la ricorrente soffriva di «gravi disturbi mentali», il padre «non era capace di dimostrare il suo affetto e si limitava a interagire con gli assistenti sociali in modo polemico» e i genitori «non erano in grado di dare ai figli le attenzioni e le terapie di cui avevano bisogno ». Tenuto conto di questi elementi, il tribunale dichiarò i minori adottabili.
17. La ricorrente e il padre dei minori interposero appello avverso tale sentenza e chiesero la sospensione dell’esecuzione della stessa. Essi affermavano:•che il tribunale aveva erroneamente dichiarato l’adottabilità in assenza di una «situazione di abbandono», condizione necessaria ai sensi della legge n. 184 del 1983 per poter dichiarare l’adottabilità;•che la dichiarazione di adottabilità doveva costituire soltanto una extrema ratio e che, nella fattispecie, essa non era necessaria in quanto le loro difficoltà famigliari, legate soprattutto alla malattia della ricorrente, erano di natura transitoria e avrebbero potuto essere superate con il sostegno degli assistenti sociali.
Gli stessi sottolinearono infine che il tribunale non aveva tenuto conto della perizia depositata nel gennaio 2011 che ordinava la realizzazione di un percorso di sostegno e il riavvicinamento dei minori ai loro genitori.
18. Nel luglio 2011 il tribunale ordinò che ciascuno dei figli fosse dato in affidamento a una famiglia diversa.
19. Con una sentenza resa il 7 febbraio 2012 la corte d’appello di Roma rigettò l’appello della ricorrente e confermò l’adottabilità.
La corte d’appello osservò che le autorità competenti avevano compiuto gli sforzi necessari per garantire un sostegno ai genitori e preparare il ritorno dei bambini presso la loro famiglia. Tuttavia, il progetto non era andato a buon fine, il che dimostrava l’incapacità dei genitori di esercitare il loro ruolo genitoriale e l’assenza di carattere transitorio della situazione. Basandosi sulle conclusioni dei servizi sociali, la corte d’appello sottolineò che il fallimento del progetto aveva avuto conseguenze negative per i minori e che l’adottabilità mirava a tutelare il loro interesse ad essere accolti in una famiglia capace di prendersi cura di loro in maniera adeguata, cosa che la loro famiglia di origine non era in grado di fare a causa dello stato di salute della madre e delle difficoltà del padre. La corte d’appello osservò che vi erano stati sviluppi positivi della situazione, come la presa di coscienza della madre dei suoi problemi di salute e la sua volontà di seguire un percorso terapeutico, nonché gli sforzi del padre per trovare delle risorse per occuparsi dei figli o la disponibilità del nonno ad aiutare il figlio. Tuttavia, secondo la corte d’appello, questi elementi non erano sufficienti ai fini della valutazione della capacità dei due genitori di esercitare il loro ruolo genitoriale. Tenuto conto di questi elementi e allo scopo di salvaguardare l’interesse dei minori, la corte d’appello concludeva perciò confermando l’adottabilità.
20. La ricorrente e il padre dei bambini presentarono ricorso per cassazione. Con una sentenza depositata il 22 gennaio 2014, la Corte di cassazione respinse il ricorso della ricorrente, considerando:•che la corte d’appello avesse correttamente valutato l’esistenza di una situazione di abbandono morale dei minori e l’irreversibilità della incapacità dei genitori di esercitare il loro ruolo, tenuto conto del fallimento del primo progetto di sostegno messo in atto dai servizi sociali;•che la dichiarazione di adottabilità avesse debitamente tenuto conto dell’interesse dei minori a essere accolti in una famiglia capace di occuparsene efficacemente.
21. Nel febbraio 2014 la ricorrente chiese al tribunale per i minorenni di Roma la revoca della dichiarazione di adottabilità (sulla base dell’articolo 21 della legge n. 184 del 1983). A sostegno della sua domanda, la ricorrente produsse diversi documenti medici che attestavano che il suo stato di salute nel frattempo era migliorato, allo scopo di dimostrare che le condizioni previste dall’articolo 8 della legge n. 184 del 1983 per poter dichiarare l’adottabilità erano ormai venute meno.
Con una sentenza resa in data 14 maggio 2014 il tribunale per i minorenni di Roma rigettò la domanda della ricorrente.
22. L’esito della procedura di adozione dei minori non è ancora noto.


II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
23. Il diritto interno pertinente è descritto nelle cause Akinnibosun c. Italia, (n. 9056/14, § 45, 16 luglio 2015) e Zhou c. Italia, (n. 33773/11, §§ 24-26, 21 gennaio 2014).

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
24. La ricorrente contesta alle autorità interne di avere dichiarato l’adottabilità dei suoi figli mentre, nella fattispecie, non esisteva alcuna situazione di abbandono, bensì soltanto delle difficoltà famigliari transitorie, legate alla sua patologia depressiva e all’interruzione della sua convivenza con il padre dei minori, difficoltà che avrebbero potuto essere superate attuando un percorso di sostegno con l’aiuto dei servizi sociali.
Essa sottolinea che le autorità interne hanno tagliato ogni legame con i suoi figli mentre la perizia aveva stabilito che nel caso di specie potevano essere adottate altre misure volte a salvaguardare il legame famigliare.
Pertanto, essa ritiene che le autorità interne si siano sottratte al loro obbligo positivo di fare ogni sforzo necessario per salvaguardare il legame genitori-figli, inerente all’articolo 8 della Convenzione, che recita:
«1.; Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»
25. Il Governo contesta questa tesi.
A. Sulla ricevibilità
26.; La Corte, constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre peraltro in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) La ricorrente
27. La ricorrente sottolinea anzitutto che le condizioni previste dalla legge per dichiarare l’adottabilità dei suoi figli non erano soddisfatte nel caso di specie, e a tale proposito osserva che i giudici nazionali hanno basato la dichiarazione di adottabilità soprattutto sulla sua malattia e sull’interruzione della convivenza tra i due genitori.
Considerando che queste difficoltà famigliari erano di natura temporanea, la ricorrente ritiene che, preferendo tagliare il legame di filiazione materna piuttosto che adottare le misure necessarie per sostenerla ed aiutarla, i giudici nazionali siano venuti meno agli obblighi positivi derivanti dalla Convenzione.
28. La ricorrente fa osservare che se inizialmente fu attuato un percorso di sostegno, esso è stato nondimeno interrotto a causa dell’aggravarsi del suo stato di salute. Essa sottolinea che tale aggravamento era soltanto di natura temporanea, e pertanto non poteva giustificare la cessazione definitiva di qualsiasi tentativo di salvaguardare il legame famigliare.
29. La ricorrente rammenta che era consapevole delle difficoltà causate dalla sua malattia e sottolinea che aveva seguito un percorso terapeutico e chiesto varie volte ai servizi sociali e alle autorità competenti un sostegno e un accompagnamento per soddisfare al meglio le necessità dei bambini.
Essa considera che la situazione di difficoltà di un genitore non può bastare, di per sé, a giustificare la rottura del legame genitore-figlio ma impone allo Stato di adottare le misure necessarie per fornire un’assistenza effettiva e preservare il legame famigliare. A questo riguardo la ricorrente fa riferimento alla giurisprudenza Zhou c. Italia, sopra citata.
30. La ricorrente non contesta che le autorità nazionali godano di un ampio margine di apprezzamento per determinare le misure da adottare al fine di tutelare l’interesse superiore dei bambini. Tuttavia, essa fa osservare che l’allontanamento dei minori dalla madre ha avuto effetti negativi sul loro equilibrio psicofisico e si riferisce a questo proposito ai rapporti dei periti (si veda il paragrafo 15 supra).
31. La ricorrente richiama l’attenzione sul fatto che la decisione di dichiarare i minori adottabili è stata presa senza tenere conto dei rapporti dei periti, secondo i quali il legame genitore-figli doveva essere preservato. La stessa rammenta a questo riguardo che, in un primo momento, i periti avevano auspicato che i bambini tornassero dai loro genitori. In seguito, quando il suo stato di salute si era aggravato e la convivenza tra i due genitori era stata interrotta, il perito nominato dal tribunale aveva proposto l’affidamento famigliare temporaneo dei minori e la realizzazione di un percorso di sostegno. I giudici nazionali, tuttavia, hanno contravvenuto a queste indicazioni, hanno dichiarato i minori adottabili e li hanno dati in affidamento ciascuno a una famiglia diversa.
b) Il Governo
32. Il Governo afferma che le autorità italiane competenti hanno agito nell’intento di proteggere l’interesse superiore dei minori e hanno adottato tutte le misure necessarie per salvaguardare il legame famigliare. La dichiarazione di adottabilità è stata pronunciata nell’ambito di una procedura equa, dopo un esame approfondito della situazione psicologica e fisica dei genitori e dei figli.
33. Il Governo rammenta che i minori vivevano in una situazione di precarietà e di pericolo, il che aveva giustificato l’intervento dei servizi sociali e la loro collocazione in un istituto.
34. La dichiarazione di adottabilità, intervenuta dopo vari tentativi di riunire i minori e i loro genitori, si basava sulle indicazioni dei periti ed era giustificata dall’esigenza di salvaguardare l’interesse superiore dei minori. Il Governo rammenta al riguardo il contenuto dei rapporti peritali che evidenziano i limiti della capacità della ricorrente di esercitare il ruolo di genitore nonché i disturbi comportamentali dei minori legati alla situazione famigliare difficile (si veda il paragrafo 15 supra).
35. Il Governo ritiene che la proposta dei periti di effettuare una nuova valutazione della situazione famigliare prima di dichiarare i minori adottabili non poteva essere accolta dai giudici nazionali.
L’analisi attenta degli elementi di fatto e di diritto operata dai giudici nazionali aveva evidenziato l’esistenza di gravi motivi che giustificano la dichiarazione di adottabilità e non lasciava dubbi circa l’impossibilità di un cambiamento positivo della situazione famigliare. La volontà dei genitori di occuparsi dei figli e di accettare un sostegno da parte dei servizi sociali non era sufficiente per superare le difficoltà oggettive della presente causa e ad assicurare ai minori un buono sviluppo psicofisico.
36. Il Governo richiama l’attenzione sul fatto che la ricorrente aveva dichiarato dinanzi ai giudici nazionali di non essere in grado di occuparsi dei figli e aveva chiesto di essere aiutata o che i minori fossero affidati al padre. Tenuto conto di queste difficoltà, riconosciute dalla stessa ricorrente, e del fatto che il percorso di sostegno non era andato a buon fine, i giudici nazionali hanno adottato l’unica decisione che potesse tutelare l’interesse dei minori. Il Governo rammenta a questo riguardo la giurisprudenza della Corte, secondo la quale deve essere garantito un giusto equilibrio tra gli interessi dei figli e dei genitori. Tuttavia, l’interesse superiore del figlio può prevalere su quello dei genitori (Johansen c. Norvegia, 7 agosto 1996, § 78, Recueil des arrêts et décisions 1996 III).
37. Il Governo afferma che l’ingerenza nel diritto della ricorrente al rispetto della sua vita famigliare era prevista dalla legge e perseguiva lo scopo di proteggere i minori. Esso considera infine che i motivi indicati dai giudici nazionali per fondare le loro decisioni sono pertinenti e sufficienti, e che le autorità nazionali non hanno oltrepassato il margine di apprezzamento di cui al paragrafo 2 dell’articolo 8 della Convenzione.
2. Valutazione della Corte
a) Principi generali
38. La Corte constata in via preliminare che non viene messo in discussione che la dichiarazione di adottabilità dei minori costituisca una ingerenza nell’esercizio del diritto della ricorrente al rispetto della sua vita famigliare. Essa rammenta che una tale ingerenza è compatibile con l’articolo 8 solo se soddisfa le condizioni cumulative di essere prevista dalla legge, di perseguire uno scopo legittimo e di essere necessaria in una società democratica. La nozione di necessità implica che l’ingerenza si basi su un bisogno sociale imperioso e che sia in particolare proporzionata al legittimo scopo perseguito (si vedano Gnahoré c. Francia, n. 40031/98, § 50, CEDU 2000 IX, Couillard Maugery c. Francia, n. 64796/01, § 237, 1° luglio 2004 e Pontes c. Portogallo, n. 19554/09, § 74, 10 aprile 2012).
39.; La Corte rammenta che, al di là della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l’articolo 8 pone a carico dello Stato degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita famigliare. In tal modo, laddove è accertata l’esistenza di un legame famigliare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi (si veda Olsson c. Svezia (n. 2), 27 novembre 1992, § 90, serie A n. 250; Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 140, CEDU 2010; Pontes c. Portogallo, sopra citata, § 75). Il confine tra gli obblighi positivi e negativi derivanti dall’articolo 8 non si presta a una definizione precisa, ma i principi applicabili sono comunque comparabili. In particolare, in entrambi i casi, si deve avere riguardo al giusto equilibrio da garantire tra i vari interessi coesistenti, tenendo conto tuttavia che l’interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante che, a seconda della sua natura e gravità, può prevalere su quello del genitore (Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 66, CEDU 2003-VIII;
Kearns c. Francia, n. 35991/04, § 79, 10 gennaio 2008; Akinnibosun c. Italia, sopra citata, § 60). In particolare, l’articolo 8 non può autorizzare un genitore a veder adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del figlio (si vedano Johansen c. Norvegia, sopra citata, § 78, e Gnahoré, sopra citata, § 59). In tal modo, in materia di adozione, la Corte ha già ammesso che possa essere nell’interesse del minore favorire l’instaurarsi di legami affettivi stabili con i suoi genitori affidatari (Johansen, sopra citata, § 80, e Kearns, sopra citata, § 80).
40. La Corte rammenta anche che, nel caso degli obblighi negativi come nel caso degli obblighi positivi, lo Stato gode di un certo margine di apprezzamento (si veda W. c. Regno Unito, 8 luglio 1987, § 60, serie A n. 121), che varia a seconda della natura delle questioni oggetto di controversia e della gravità degli interessi in gioco. In particolare, la Corte esige che le misure che conducono alla rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia siano applicate solo in circostanze eccezionali, ossia solo nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni (Clemeno e altri c. Italia, n. 19537/03, § 60, 21 ottobre 2008), o quando siano giustificate da un’esigenza primaria che riguarda l’interesse superiore del minore (si vedano Johansen, sopra citata, § 84; P., C. e S. c. Regno Unito, n. 56547/00, § 118, CEDU 2002 VI). Tuttavia, un tale approccio può essere scartato a causa della natura della relazione genitore-figlio quando il legame è molto limitato (Söderbäck c. Svezia, 28 ottobre 1998, §§ 30-34, Recueil 1998 VII).
41. Spetta a ciascuno Stato contraente dotarsi di strumenti giuridici adeguati e sufficienti per assicurare il rispetto degli obblighi positivi ad esso imposti ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, e alla Corte cercare di stabilire se, nell’applicazione e nell’interpretazione delle disposizioni di legge applicabili, le autorità nazionali abbiano rispettato le garanzie dell’articolo 8, tenendo conto in particolare dell’interesse superiore del minore (si vedano, mutatis mutandis, Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 141, CEDU 2010, K.A.B. c. Spagna, n. 59819/08, § 115, 10 aprile 2012, X c. Lettonia [GC], n. 27853/09, § 102, CEDU 2013).
42. A tale riguardo, e per quanto attiene all’obbligo per lo Stato di decretare misure positive, la Corte afferma costantemente che l’articolo 8 implica il diritto per un genitore di ottenere misure idonee a riunirlo al figlio e l’obbligo per le autorità nazionali di adottarle (si vedano, ad esempio, Eriksson c. Svezia, 22 giugno 1989, § 71, serie A n. 156, e Margareta e Roger Andersson c. Svezia, 25 febbraio 1992, § 91, serie A n. 226-A; P.F. c. Polonia, n. 2210/12, § 55, 16 settembre 2014). In questo tipo di cause, l’adeguatezza di una misura si valuta a seconda della rapidità della sua attuazione, in quanto lo scorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili sui rapporti tra il minore e il genitore che non vive con lui (Maumousseau e Washington c. Francia, n. 39388/05, § 83, 6 dicembre 2007; Zhou c. Italia, sopra citata, § 48; Akinnibosun c. Italia, sopra citata, § 63).
b) Applicazione di questi principi
43. La Corte considera che la questione decisiva nella fattispecie consista pertanto nel determinare se, prima di sopprimere il legame di filiazione materna, le autorità nazionali abbiano adottato tutte le misure necessarie e appropriate che si potevano ragionevolmente esigere dalle stesse affinché i minori potessero condurre una vita famigliare normale all’interno della propria famiglia.
44. La Corte osserva che le autorità italiane hanno preso in carico la ricorrente e i figli a partire da agosto 2009, quando i servizi sociali informarono il tribunale che i minori erano stati ricoverati a causa dell’ingestione accidentale di medicine. I minori furono allontanati dalla famiglia e collocati in un istituto.
45. La Corte osserva che inizialmente fu attuato un primo progetto di sostegno alla famiglia e che, nel gennaio 2010, i minori tornarono presso i genitori. La decisione del tribunale si basava sull’attestazione, da parte dei periti, di una reazione positiva dei genitori al percorso di sostegno famigliare elaborato dai servizi sociali e sull’esistenza di un legame affettivo molto forte tra la ricorrente e i minori.
46. Nel marzo 2010 il padre dei minori lasciò il domicilio famigliare e la ricorrente fu ricoverata a causa dell’aggravamento del suo stato di salute. Alla luce degli sviluppi intervenuti, i minori furono perciò nuovamente allontanati dalla famiglia e collocati in un istituto, e fu avviata una procedura di adottabilità.
47. La Corte osserva che il perito nominato dal tribunale aveva previsto un percorso di riavvicinamento genitori-figli, con una intensificazione degli incontri e un riesame della situazione dopo sei mesi. La soluzione proposta si basava sull’esistenza di legami affettivi forti tra genitori e figli, nonché sulla valutazione complessivamente positiva della capacità dei genitori di esercitare il loro ruolo e sulla loro disponibilità a collaborare con i servizi sociali. La Corte osserva che la perizia in questione fu depositata in cancelleria il 13 gennaio 2011 e che solo due mesi dopo, ossia il 1° marzo 2011, il tribunale, contrariamente alle indicazioni del perito, ha dichiarato i minori adottabili e ordinato l’interruzione degli incontri. La decisione di interrompere immediatamente e definitivamente il legame materno è stata presa molto rapidamente, senza un’analisi attenta dell’incidenza della misura di adozione sulle persone interessate e nonostante le disposizioni di legge secondo le quali la dichiarazione di adottabilità deve rimanere l’extrema ratio. Pertanto il tribunale, rifiutando di prendere in considerazione altre soluzioni meno radicali praticabili nel caso di specie, come il progetto di sostegno famigliare previsto dalla perizia, ha scartato definitivamente qualsiasi possibilità, per il progetto, di andare a buon fine e per la ricorrente di riallacciare i legami con i figli.
48. La Corte rammenta che, per un genitore e suo figlio, stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita famigliare (Couillard Maugery c. Francia, sopra citata, § 237) e che delle misure che portano a una rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia possono essere applicate solo in circostanze eccezionali. La Corte sottolinea anche che l’articolo 8 della Convenzione impone allo Stato di adottare le misure idonee a preservare, per quanto possibile, il legame madre-figlio (Zhou c. Italia, sopra citata, § 59).
49. La Corte osserva che, in cause così delicate e complesse, il margine di apprezzamento lasciato alle autorità nazionali competenti varia a seconda della natura delle questioni sollevate e della gravità degli interessi in gioco. Se le autorità godono di un’ampia libertà per valutare la necessità di prendere in carico un minore, in particolare in caso di urgenza, la Corte deve comunque avere acquisito la convinzione che, nella causa in questione, esistevano circostanze tali da giustificare il fatto di allontanare il minore. Spetta allo Stato convenuto accertare che le autorità abbiano valutato accuratamente l’incidenza che avrebbe avuto sui genitori e sul minore la misura di adozione, e abbiano preso in esame soluzioni diverse dalla presa in carico del minore prima di dare esecuzione a una tale misura (K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 166, CEDU 2001 VII; Kutzner, c. Germania, n. 46544/99, § 67, CEDU 2002 I).
50. A differenza di altre cause che la Corte ha avuto occasione di esaminare, i figli della ricorrente nella presente causa non erano stati esposti a una situazione di violenza o di maltrattamento fisico o psichico (si vedano, a contrario, Y.C. c. Regno Unito, n. 4547/10, 13 marzo 2012, Dewinne c. Belgio (dec.), n. 56024/00, 10 marzo 2005; Zakharova c. Francia (dec.), n. 57306/00, 13 dicembre 2005), né ad abusi sessuali (si veda, a contrario, Covezzi e Morselli c. Italia, n. 52763/99, § 104, 9 maggio 2003).
La Corte rammenta che ha concluso per l’esistenza di una violazione dell’articolo 8 nella causa Kutzner c. Germania, (§ 68, sopra citata) nella quale i tribunali avevano revocato la potestà genitoriale ai ricorrenti dopo avere constatato in questi ultimi un deficit intellettivo e avevano collocato i due figli in famiglie affidatarie distinte (§ 77, sentenza sopra citata). La Corte ha osservato che, se i motivi invocati dalle autorità e dai giudici nazionali erano pertinenti, gli stessi motivi non erano sufficienti per giustificare questa grave ingerenza nella vita famigliare dei ricorrenti (§ 81, sentenza sopra citata). Essa ha anche constatato la violazione dell’articolo 8 in una causa (Saviny c. Ucraina, n. 39948/06, 18 dicembre 2008) in cui l’affidamento dei figli dei ricorrenti era stato motivato dalla incapacità di questi ultimi di garantire loro condizioni di vita adeguate (la mancanza di risorse economiche e di qualità personali degli interessati mettevano in pericolo la vita, la salute e l’educazione morale dei figli).
Lo stesso è avvenuto nella causa Zhou c. Italia (§§ 59-61, sopra citata), nella quale la Corte ha considerato che le autorità non si fossero sufficientemente impegnate per mantenere il legame madre-figlia e si fossero limitate a constatare che sussistevano delle difficoltà che invece avrebbero potuto essere superate per mezzo di una assistenza sociale mirata.
La Corte ha invece concluso che non vi è stata violazione dell’articolo 8 nella causa Aune c. Norvegia (n. 52502/07, 28 ottobre 2010), osservando che l’adozione del minore non aveva di fatto impedito alla ricorrente di continuare ad intrattenere una relazione personale con il minore e non aveva avuto la conseguenza di allontanarlo dalle sue radici. Anche nella causa, sopra citata, Couillard Maugery c. Francia, in cui l’affidamento dei minori era stato disposto in ragione di uno squilibrio psichico dei genitori, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell’articolo 8, tenuto conto della mancanza di collaborazione da parte della madre con i servizi sociali, del rifiuto di vederla da parte dei figli e soprattutto del fatto che il legame materno non era stato interrotto in maniera definitiva, in quanto l’affidamento, nel caso di specie, costituiva soltanto una misura temporanea.
51. Nella presente causa, la procedura di dichiarazione di adottabilità dei minori è stata avviata in seguito all’aggravarsi della malattia della ricorrente, che aveva condotto al ricovero di quest’ultima, e del degrado della situazione famigliare, a seguito della separazione della coppia dei genitori.
52. La Corte non dubita della necessità, nella situazione della presente causa, di un intervento delle autorità competenti allo scopo di tutelare l’interesse dei minori. Essa dubita tuttavia dell’adeguatezza dell’intervento scelto e ritiene che le autorità nazionali non abbiano fatto abbastanza per salvaguardare il legame madre-figli, e osserva che, in effetti, erano praticabili altre soluzioni, come quelle suggerite dal perito, e in particolare la realizzazione di un’assistenza sociale mirata di natura tale da permettere di superare le difficoltà legate allo stato di salute della ricorrente, preservando il legame famigliare assicurando comunque la protezione dell’interesse supremo dei minori.
53. La Corte guarda con attenzione il fatto che la ricorrente varie volte aveva chiesto l’intervento dei servizi sociali per essere aiutata a occuparsi dei figli nel migliore dei modi. A suo parere non può essere accolto l’argomento del Governo secondo il quale le richieste della ricorrente mostrerebbero la sua incapacità di esercitare il ruolo di genitore e giustificherebbero la decisione del tribunale di dichiarare i minori adottabili. La Corte ritiene che una reazione delle autorità alle richieste di aiuto della ricorrente avrebbe potuto salvaguardare sia l’interesse dei minori che il legame materno. Per di più, una soluzione di questo tipo sarebbe stata conforme alle raccomandazioni del rapporto peritale e alle disposizioni della legge secondo le quali la rottura definitiva del legame famigliare deve rimanere l’extrema ratio.
54. La Corte ribadisce che il ruolo di protezione sociale svolto dalle autorità è precisamente quello di aiutare le persone in difficoltà, di guidarle nelle loro azioni e di consigliarle, tra l’altro, sui mezzi per superare i loro problemi (Saviny c. Ucraina, n. 39948/06, § 57, 18 dicembre 2008; R.M.S. c. Spagna n. 28775/12, § 86, 18 giugno 2013). Nel caso di persone vulnerabili, le autorità devono dare prova di una attenzione particolare e devono assicurare loro una maggiore tutela (B. c. Romania (n. 2), n. 1285/03, §§ 86 e 114, 19 febbraio 2013; Todorova c. Italia, n. 33932/06, § 75, 13 gennaio 2009; R.M.S. c. Spagna, n. 28775/12, § 86, 18 giugno 2013; Zhou, sopra citata, §§ 58-59; Akinnibosun c. Italia, sopra citata, § 82).
55; La Corte osserva che la sentenza della corte d’appello di Roma aveva riconosciuto una evoluzione positiva dello stato di salute della ricorrente e della situazione famigliare complessivamente considerata. In particolare, la corte d’appello aveva tenuto presente il fatto che la ricorrente seguiva un percorso terapeutico, che il padre dei minori si era mobilitato per trovare risorse per occuparsi di loro e che il nonno paterno era disposto ad aiutarlo (paragrafo 19 supra).
Questi miglioramenti, tuttavia, non sono stati considerati sufficienti ai fini della valutazione della capacità dei genitori di esercitare il loro ruolo, e la corte d’appello confermò la dichiarazione di adottabilità, basandosi in particolare sull’esigenza di salvaguardare l’interesse dei minori ad essere accolti in una famiglia capace di prendersi cura di loro in maniera adeguata.
56. La Corte rammenta che il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può di per sé giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici; una tale ingerenza nel diritto dei genitori, sulla base dell’articolo 8 della Convenzione, di godere di una vita famigliare con il loro figlio deve altresì rivelarsi «necessaria» a causa di altre circostanze (K. e T. c. Finlandia [GC], sopra citata, § 173; Pontes c. Portogallo, sopra citata, § 95; Akinnibosun c. Italia, sopra citata, § 75).
La Corte osserva che, nel caso di specie, pur essendo disponibili soluzioni meno radicali, i giudici nazionali hanno dichiarato i minori adottabili senza tenere conto delle raccomandazioni contenute nella perizia, provocando in tal modo l’allontanamento definitivo e irreversibile della madre. Inoltre, i tre minori sono stati dati in affidamento a tre famiglie diverse, cosicché non vi è stata solo una scissione della famiglia ma anche una rottura del legame tra fratelli e sorelle (Pontes c. Portogallo, § 98, sopra citata).
57. Secondo la Corte la necessità, che era fondamentale, di preservare, per quanto possibile, il legame tra la ricorrente – che si trovava peraltro in situazione di vulnerabilità – e i figli non è stato preso debitamente in considerazione (Zhou, § 58, sopra citata). Le autorità giudiziarie si sono limitate a prendere in considerazione le difficoltà della famiglia, che avrebbero potuto essere superate per mezzo di un’assistenza sociale mirata, come indicato peraltro nella perizia. Se è vero che un primo percorso di sostegno era stato realizzato nel 2009 ed era fallito a causa dell’aggravarsi della malattia della ricorrente e della cessazione della convivenza con il marito, queste circostanze non erano sufficienti per giustificare la soppressione di ogni possibilità per la ricorrente di riallacciare i legami con i figli.
58. Alla luce di queste considerazioni e nonostante lo Stato convenuto goda di un margine di apprezzamento in materia, la Corte conclude che le autorità italiane, prevedendo come unica soluzione la rottura del legame famigliare, benché nella fattispecie fossero praticabili altre soluzioni al fine di salvaguardare sia l’interesse dei minori che il legame famigliare, non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per fare rispettare il diritto della ricorrente di vivere con i figli, e di conseguenza hanno violato il diritto di quest’ultima al rispetto della vita famigliare, sancito dall’articolo 8 della Convenzione. Pertanto, vi è stata violazione di tale disposizione.

II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
59. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
A. Danno
60. La ricorrente chiede somma di 300.000 euro (EUR) per il danno morale che avrebbe subito a causa della violazione dell’articolo 8.
61. Il Governo si oppone a questa richiesta.
62. Tenuto conto delle circostanze della presente causa e della constatazione secondo la quale le autorità italiane non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per far rispettare il diritto della ricorrente a vivere con i figli, in violazione dell’articolo 8, la Corte ritiene che l’interessata abbia subito un danno morale che non può essere riparato con la semplice constatazione di violazione della Convenzione. Essa ritiene tuttavia che la somma richiesta sia eccessiva. Considerati tutti gli elementi di cui dispone e deliberando in via equitativa, come prevede l’articolo 41 della Convenzione, essa ritiene opportuno fissare la somma da accordare all’interessata in riparazione del suddetto danno morale nella misura di 32.000 EUR.
B. Spese
63. La ricorrente non chiede alcuna somma per le spese. La Corte ritiene dunque che non sia opportuno accordare somme a questo titolo alla ricorrente.
C. Interessi moratori
64. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1.Dichiara il ricorso ricevibile per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo all’articolo 8 della Convenzione;

2.Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;

3.Dichiara, a.che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza diverrà definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 32.000 EUR (trentaduemila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;b.che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;4.Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 13 ottobre 2015, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

Fatoş Aracı
Cancelliere aggiunto
Päivi Hirvelä
Presidente

sabato 4 luglio 2015

POSSIBILITA' DI DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI - PCT

Il recentissimo D.L. n. 83/2015 , il c.d. Decreto Giustizia per la crescita, pubblicato sulla G.U. n. 147 del 26/06/2015, dedica alcune disposizioni del titolo III° al processo civile telematico.
In particolare, l'art. 19 del D.L. ha apportato alcune modifiche all'art. 16-bis del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, in tema di deposito telematico degli atti processuali.
Il nuovo D.L. ha aggiunto al primo comma dell'art. 16-bis, il comma 1-bis, che prevede nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione avanti ai Tribunali e nelle Corti di Appello, la facoltà per i difensori di depositare telematicamente anche l'atto introduttivo o il primo atto difensivo e i documenti che si offrono in comunicazione.
Tale disposizione quindi ha risolto una querelle che in passato ha dato origine a interpretazioni opposte e a prassi diverse tra i tribunali e corti di appello.
Infatti, alcuni tribunali, sulla base del fatto che l'art. 16-bis del D.L. n. 179/2012 sancisce la obbligatorietà del deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, hanno ritenuto che tale norma escludesse la possibilità o la facoltà di depositare anche gli atti introduttivi, con la conseguenza che in diversi fori si è assistito a pronunce che hanno dichiarato l'inesistenza, l'irricevibilità o l'inammissibilità del deposito telematico di atti di citazione o comparse di costituzione e risposta.
Con l'entrata in vigore del D.L. 83/2015, quindi, gli avvocati, se vorranno, potranno depositare telematicamente anche l'atto introduttivo o il primo atto difensivo di costituzione, senza timore di incorrere nella sanzione della irricevibilità o inammissibilità, con pesanti ripercussioni sotto il profilo della responsabilità professionale.

Riportiamo di seguito un estratto dell'art. 19
Art. 19 - Disposizioni in materia di processo civile telematico
“1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello e' sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'.»; …”

articolo tratto dal sito AvvocatoAndreani.it

lunedì 26 gennaio 2015

Il termine per impugnare la sentenza decorre dal deposito e non dalla pubblicazione

Con la sentenza n. 3 del 22.1.2015, la Corte Costituzionale ha confermato l'interpretazione della Cass. sez. un. del 2.8.2012 n. 13794 secondo la quale il termine per l'impugnazione ex art. 327 comma 1 cpc, (nel caso in cui sulla sentenza oggetto di impugnazione siano state apposte due date una precedente di deposito e l'altra successiva di pubblicazione ex art. 133 cpc), decorre dalla prima data del deposito, anziché dalla seconda data attestante la pubblicazione della sentenza.


La data del deposito della sentenza da parte del giudice o la data di pubblicazione della sentenza da parte del cancelliere potrebbero  sembrare due eventi irrilevanti, in realtà si tratta di due elementi importanti perché occorre comprendere da quale di questi eventi decorrono i termini entro cui poter impugnare la sentenza. Nella prassi degli uffici giudiziari, il Giudice, dopo aver redatto la sentenza, completa il suo compito, consegnando la sentenza al cancelliere (in questo momento viene apposto un timbro con una data con cui si da atto della data in cui c’è il passaggio di “mano” dal Giudice). Successivamente, soprattutto negli uffici giudiziari carichi di lavoro, il cancelliere, dopo aver assegnato alla sentenza un numero (cronologico) appone sulla sentenza un secondo timbro (il quale, indipendentemente dalla dicitura, individua la data in cui il cancelliere ha completato la sua attività amministrativa, interna all’ufficio). Questo procedimento è descritto nell’art. 133 cpc (rubricato con la dicitura Pubblicazione e comunicazione della sentenza), il quale prevede che “La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite”. Questo articolo è stato successivamente integrato prevedendo che “entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 cpc”. Molto spesso tra le due date, la prima (quella della materiale consegna della senteza dal giudice al cancelliere) e la seconda (quella dell’apposizione da apre del cancelliere del numero di sentenza può passare molto tempo) ed è evidente che diventa molto importante sapere se il  termine per impugnare  decorre dalla prima data o dalla seconda, poichè, il rischio è quello di proporre l’appello o il ricorso in cassazione dopo che sono spirati i termini per impugnare. Ed è ovvio che questo iato tra la data di deposito e la data di “pubblicazione” della sentenza ha dato vita a due interpretazioni, la prima secondo cui, per effetto dell’art. 133 c.p.c., la sentenza è resa pubblica mediante il deposito risultante dall’annotazione apposta dal cancelliere in calce alla sentenza, con conseguente irrilevanza della diversa attestazione del cancelliere “sentenza pubblicata”. La seconda interpretazione afferma che quando sulla sentenza pubblicata appaiano due date, una di deposito in cancelleria da parte del giudice e l’altra, successiva, di “pubblicazione”, è solo a quest’ultima che bisogna fare riferimento ai fini della decorrenza del termine lungo per l’impugnazione. Questo problema è stato affrontato e risolto dalla Cassazione sez. un. del 2 agosto 2012 n. 13794. La Cassazione, tra le due interpretazioni ha accolto la prima fornendo il seguente principio di diritto: “A norma dell’art. 133 c.p.c. la consegna dell’originale completo del documento – sentenza al cancelliere nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione della sentenza che si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l’apposizione, in calce alla sentenza, della firma e della data del cancelliere che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È pertanto da escludere che il cancelliere, nell’espletamento di tale attività preposto alla tutela della fede pubblica (art. 2699 c.c.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata per effetto dell’art. 133 cod. civ. alla data del suo deposito, è pubblicata in data successiva”. 
La Cassazione sez. un. del 2 agosto 2012 n. 13794, è stata confermata anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 22 gennaio 2015 n. 3. La Corte Costituzionale descrive il procedimento di deposito e pubblicazione della sentenza ex art. 133 cpc affermando che tale procedimento  si articola nel deposito della sentenza da parte del giudice (primo comma) e nella presa d’atto del cancelliere (secondo comma), l’atto fondamentale è il primo; e ciò appare corretto alla stregua, oltre che del dato letterale (“la sentenza è resa pubblica mediante deposito”), di quello sostanziale, essendo tale soluzione interpretativa l’unica coerente con il diverso ruolo del cancelliere e del giudice: come a quest’ultimo compete la chiusura del rapporto processuale con il deposito della sentenza, rendendola con ciò immodificabile, così non può non competergli un ruolo determinante nella fase di pubblicazione, ai fini dei possibili sviluppi impugnatori. Poi passa a contestare la separazione temporale dei due passaggi procedimentali, infatti,  tale iato non rappresenta una mera “irregolarità”, ma di una patologia procedimentale grave per la sua rilevante incidenza sulle situazioni giuridiche degli interessati. Essa infatti è il riflesso del tardivo adempimento delle operazioni previste dall’art. 133 cod. proc. civ., nonché, in particolare, dell’inserimento nell’“elenco cronologico delle sentenze”, con l’attribuzione del relativo numero identificativo (art. 13 del d.m. 27 marzo 2000, n. 264 [Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari]; lettera A, n. 16, delle “Istruzioni per la tenuta dei registri in forma cartacea”, contenute nel d.m. 1° dicembre 2001 [Registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari]; legge 2 dicembre 1991, n. 399 [Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l’amministrazione penitenziaria]). Il ritardato della cancelleria nell’esecuzione degli adempimenti, attestato dalla diversa data di pubblicazione, non incide sull’interpretazione che la pubblicazione della sentenza coincide con la data del deposito del provvedimento in cancelleria da parte del giudice, e se questo ritardo ha causato danno ad una delle parti processuali, questa è tutelata mediante il ricorso all’istituto della rimessione in termini per causa non imputabile (art. 153 cod. proc. civ.), in quanto al remissione nei termini va inteso come doveroso riconoscimento d’ufficio di uno stato di fatto contra legem che, in quanto imputabile alla sola amministrazione giudiziaria, non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all’impugnazione, riducendone, talvolta anche in misura significativa, i relativi termini (specie nella prospettiva della sopravvenuta disciplina dell’istituto e in particolare della riduzione a sei mesi del termine in questione).

(tratto da http://www.fanpage.it)                                                                       sentenza Corte Costituzionale n. 3 del 22.1.2015

venerdì 16 gennaio 2015

IL VERBALE DI UDIENZA

Oramai il PCT fa parte della nostra vita... nel bene e nel male...
quindi anche il verbale di udienza possiamo prepararlo prima, scambiarlo con controparte, integrare, eccepire e dedurre quanto necessario, poi comunicare in udienza al Giudice -che abbia il computer, si intende- il codice del verbale (anche il QR code va bene per prelevare il verbale da smartphone) e... si discute con il magistrato, questi provvede e... il "verbale" è fatto.
Avv. Arturo Varricchio

tratto da www.dirittopratico.it