mercoledì 18 marzo 2020

Coronavirus: cosa rischia chi non rispetta i divieti?


Con diversi provvedimenti  emessi dal Presidente del consiglio dei Ministri, l’Italia è stata blindata e dal 9 marzo vi sono misure stringenti destinate al contenimento del virus.
È necessario, quando si esce da casa, redigere una auto dichiarazione che ne giustifica i motivi.
Ho ritenuto opportuno  spiegare cosa può accadere a chi vìola detto obbligo. 
L’art. 4 del Dpcm 8 marzo 2020, ha fatto divieto di transitare lungo le nostre strade se non per  comprovate esigenze lavorative, di salute, oppure di vita quotidiana. Il termine "comprovate" è inteso come la prova che il cittadino deve fornire alle Forze dell’Ordine con qualsiasi mezzo; per esempio:
- se si esce per lavoro, le forze dell’Ordine richiederanno informazioni presso il datore di lavoro
- se si esce per fare la spesa oppure andare in farmacia, bisogna fornire lo scontrino ecc.

Pertanto, senza dichiarare il falso, bisogna compilare il modello messo a disposizione del Ministero, e aggiornato al 26 marzo, che può essere scaricato qui in formato editabile .
Atteso gli ultimi eventi e la restrizione  imposta dal ministero, le Forze dell’Ordine fermano tutti e procedono, se non si giustifica il transito, a:
-  identificare la persona;
- fargli nominare un avvocato oppure gliene verrà nominato uno d’ufficio;
- far eleggere domicilio dove vogliono ricevere le comunicazioni che seguiranno. È necessario in questo caso eleggere domicilio presso la propria effettiva residenza e non presso lo studio dell’avvocato.

Dopodiché le Forze dell’Ordine comunicheranno  la notizia di reato alla Procura della Repubblica competente, per la violazione della contravvenzione (da non confondere con la "contravvenzione" al codice della strada), prevista dell’art. 650 del codice penale per inosservanza di provvedimenti emanati da una Autorità (in questo caso, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).
La comunicazione di notizia di reato non  è altro che l’inizio di un procedimento penale a carico della persona fermata che può terminare con la sanzione dell’ammenda.  È importate sapere che l’ammenda, da distinguere dalla multa alle sanzione del codice della strada, è una vera è propria sanzione penale equiparabile alla reclusione o all’arresto.
È consigliabile (anzi opportuno) che questa  ammenda (per la violazione dell’art. 650 c.p.) non venga pagata, ma bisogna contattare il proprio avvocato di fiducia o a quello di ufficio ed aspettare la notifica dell’atto giudiziario che avverrà nei prossimi mesi. In verità pagare l’ammenda corrisponde all’esecuzione della pena e pertanto il reato verrà iscritto nel casellario giudiziario della persona, con la conseguenza che non sarà più incensurato (condizione spesso necessaria per diversi motivi tra i quali i concorsi pubblici, autorizzazioni di qualsiasi tipo e appalti, che richiedono l’esibizione del casellario giudiziario).
L’atto che arriverà presso il domicilio è un decreto penale di condanna che precede anche un termine di 15 giorni per proporre opposizione. È opportuno, contattato il proprio avvocato, proporre opposizione  e trasformare l’ammenda in una somma di denaro da pagare attraverso la procedura dell’oblazione che permetterà l’estinzione del reato e conseguentemente la non iscrizione del casellario giudiziario.

Avv. Arturo Varricchio 




Modello editabile aggiornato al 26 marzo 2020




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