sabato 4 luglio 2015

POSSIBILITA' DI DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI - PCT

Il recentissimo D.L. n. 83/2015 , il c.d. Decreto Giustizia per la crescita, pubblicato sulla G.U. n. 147 del 26/06/2015, dedica alcune disposizioni del titolo III° al processo civile telematico.
In particolare, l'art. 19 del D.L. ha apportato alcune modifiche all'art. 16-bis del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, in tema di deposito telematico degli atti processuali.
Il nuovo D.L. ha aggiunto al primo comma dell'art. 16-bis, il comma 1-bis, che prevede nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione avanti ai Tribunali e nelle Corti di Appello, la facoltà per i difensori di depositare telematicamente anche l'atto introduttivo o il primo atto difensivo e i documenti che si offrono in comunicazione.
Tale disposizione quindi ha risolto una querelle che in passato ha dato origine a interpretazioni opposte e a prassi diverse tra i tribunali e corti di appello.
Infatti, alcuni tribunali, sulla base del fatto che l'art. 16-bis del D.L. n. 179/2012 sancisce la obbligatorietà del deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, hanno ritenuto che tale norma escludesse la possibilità o la facoltà di depositare anche gli atti introduttivi, con la conseguenza che in diversi fori si è assistito a pronunce che hanno dichiarato l'inesistenza, l'irricevibilità o l'inammissibilità del deposito telematico di atti di citazione o comparse di costituzione e risposta.
Con l'entrata in vigore del D.L. 83/2015, quindi, gli avvocati, se vorranno, potranno depositare telematicamente anche l'atto introduttivo o il primo atto difensivo di costituzione, senza timore di incorrere nella sanzione della irricevibilità o inammissibilità, con pesanti ripercussioni sotto il profilo della responsabilità professionale.

Riportiamo di seguito un estratto dell'art. 19
Art. 19 - Disposizioni in materia di processo civile telematico
“1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello e' sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'.»; …”

articolo tratto dal sito AvvocatoAndreani.it

lunedì 26 gennaio 2015

Il termine per impugnare la sentenza decorre dal deposito e non dalla pubblicazione

Con la sentenza n. 3 del 22.1.2015, la Corte Costituzionale ha confermato l'interpretazione della Cass. sez. un. del 2.8.2012 n. 13794 secondo la quale il termine per l'impugnazione ex art. 327 comma 1 cpc, (nel caso in cui sulla sentenza oggetto di impugnazione siano state apposte due date una precedente di deposito e l'altra successiva di pubblicazione ex art. 133 cpc), decorre dalla prima data del deposito, anziché dalla seconda data attestante la pubblicazione della sentenza.


La data del deposito della sentenza da parte del giudice o la data di pubblicazione della sentenza da parte del cancelliere potrebbero  sembrare due eventi irrilevanti, in realtà si tratta di due elementi importanti perché occorre comprendere da quale di questi eventi decorrono i termini entro cui poter impugnare la sentenza. Nella prassi degli uffici giudiziari, il Giudice, dopo aver redatto la sentenza, completa il suo compito, consegnando la sentenza al cancelliere (in questo momento viene apposto un timbro con una data con cui si da atto della data in cui c’è il passaggio di “mano” dal Giudice). Successivamente, soprattutto negli uffici giudiziari carichi di lavoro, il cancelliere, dopo aver assegnato alla sentenza un numero (cronologico) appone sulla sentenza un secondo timbro (il quale, indipendentemente dalla dicitura, individua la data in cui il cancelliere ha completato la sua attività amministrativa, interna all’ufficio). Questo procedimento è descritto nell’art. 133 cpc (rubricato con la dicitura Pubblicazione e comunicazione della sentenza), il quale prevede che “La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite”. Questo articolo è stato successivamente integrato prevedendo che “entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325 cpc”. Molto spesso tra le due date, la prima (quella della materiale consegna della senteza dal giudice al cancelliere) e la seconda (quella dell’apposizione da apre del cancelliere del numero di sentenza può passare molto tempo) ed è evidente che diventa molto importante sapere se il  termine per impugnare  decorre dalla prima data o dalla seconda, poichè, il rischio è quello di proporre l’appello o il ricorso in cassazione dopo che sono spirati i termini per impugnare. Ed è ovvio che questo iato tra la data di deposito e la data di “pubblicazione” della sentenza ha dato vita a due interpretazioni, la prima secondo cui, per effetto dell’art. 133 c.p.c., la sentenza è resa pubblica mediante il deposito risultante dall’annotazione apposta dal cancelliere in calce alla sentenza, con conseguente irrilevanza della diversa attestazione del cancelliere “sentenza pubblicata”. La seconda interpretazione afferma che quando sulla sentenza pubblicata appaiano due date, una di deposito in cancelleria da parte del giudice e l’altra, successiva, di “pubblicazione”, è solo a quest’ultima che bisogna fare riferimento ai fini della decorrenza del termine lungo per l’impugnazione. Questo problema è stato affrontato e risolto dalla Cassazione sez. un. del 2 agosto 2012 n. 13794. La Cassazione, tra le due interpretazioni ha accolto la prima fornendo il seguente principio di diritto: “A norma dell’art. 133 c.p.c. la consegna dell’originale completo del documento – sentenza al cancelliere nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione della sentenza che si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l’apposizione, in calce alla sentenza, della firma e della data del cancelliere che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È pertanto da escludere che il cancelliere, nell’espletamento di tale attività preposto alla tutela della fede pubblica (art. 2699 c.c.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata per effetto dell’art. 133 cod. civ. alla data del suo deposito, è pubblicata in data successiva”. 
La Cassazione sez. un. del 2 agosto 2012 n. 13794, è stata confermata anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 22 gennaio 2015 n. 3. La Corte Costituzionale descrive il procedimento di deposito e pubblicazione della sentenza ex art. 133 cpc affermando che tale procedimento  si articola nel deposito della sentenza da parte del giudice (primo comma) e nella presa d’atto del cancelliere (secondo comma), l’atto fondamentale è il primo; e ciò appare corretto alla stregua, oltre che del dato letterale (“la sentenza è resa pubblica mediante deposito”), di quello sostanziale, essendo tale soluzione interpretativa l’unica coerente con il diverso ruolo del cancelliere e del giudice: come a quest’ultimo compete la chiusura del rapporto processuale con il deposito della sentenza, rendendola con ciò immodificabile, così non può non competergli un ruolo determinante nella fase di pubblicazione, ai fini dei possibili sviluppi impugnatori. Poi passa a contestare la separazione temporale dei due passaggi procedimentali, infatti,  tale iato non rappresenta una mera “irregolarità”, ma di una patologia procedimentale grave per la sua rilevante incidenza sulle situazioni giuridiche degli interessati. Essa infatti è il riflesso del tardivo adempimento delle operazioni previste dall’art. 133 cod. proc. civ., nonché, in particolare, dell’inserimento nell’“elenco cronologico delle sentenze”, con l’attribuzione del relativo numero identificativo (art. 13 del d.m. 27 marzo 2000, n. 264 [Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari]; lettera A, n. 16, delle “Istruzioni per la tenuta dei registri in forma cartacea”, contenute nel d.m. 1° dicembre 2001 [Registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari]; legge 2 dicembre 1991, n. 399 [Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l’amministrazione penitenziaria]). Il ritardato della cancelleria nell’esecuzione degli adempimenti, attestato dalla diversa data di pubblicazione, non incide sull’interpretazione che la pubblicazione della sentenza coincide con la data del deposito del provvedimento in cancelleria da parte del giudice, e se questo ritardo ha causato danno ad una delle parti processuali, questa è tutelata mediante il ricorso all’istituto della rimessione in termini per causa non imputabile (art. 153 cod. proc. civ.), in quanto al remissione nei termini va inteso come doveroso riconoscimento d’ufficio di uno stato di fatto contra legem che, in quanto imputabile alla sola amministrazione giudiziaria, non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all’impugnazione, riducendone, talvolta anche in misura significativa, i relativi termini (specie nella prospettiva della sopravvenuta disciplina dell’istituto e in particolare della riduzione a sei mesi del termine in questione).

(tratto da http://www.fanpage.it)                                                                       sentenza Corte Costituzionale n. 3 del 22.1.2015

venerdì 16 gennaio 2015

IL VERBALE DI UDIENZA

Oramai il PCT fa parte della nostra vita... nel bene e nel male...
quindi anche il verbale di udienza possiamo prepararlo prima, scambiarlo con controparte, integrare, eccepire e dedurre quanto necessario, poi comunicare in udienza al Giudice -che abbia il computer, si intende- il codice del verbale (anche il QR code va bene per prelevare il verbale da smartphone) e... si discute con il magistrato, questi provvede e... il "verbale" è fatto.
Avv. Arturo Varricchio

tratto da www.dirittopratico.it

mercoledì 29 ottobre 2014

AMMISSIBILITÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI NEL PCT

In riferimento ai notevoli dubbi che, in questo periodo cd di transizione, possono sorgere relativamente alla possibilità o meno di poter depositare atti introduttivi processuali, utilizzando la trasmissione telematica, mi permetto di riportare, fedelmente, quanto ampiamente esposto e chiarito dal collega Roberto Di Francesco (Delegato di Cassa Forense) in questo intervento pubblicato sul sito della Cassa Forense 
Avv. Arturo Varricchio



Molti di noi che hanno da tempo iniziato ad utilizzare la trasmissione telematica degli atti nei giudizi civili, si sono trovati di fronte alla questione inerente la possibilità o meno di depositare telematicamente anche gli atti introduttivi del giudizio.
Il problema in effetti non si era posto fino a quando alcune (isolate) decisioni hanno messo in dubbio tale possibilità spingendosi perfino a ritenere la nullità di tale pratica.
Decisioni (da alcuni definite scellerate) che hanno fatto miope applicazione della normativa dettata in tema di informatica giudiziaria in generale e del processo civile telematico in particolare.
Al contrario, e per fortuna, sembra vada consolidandosi l’orientamento opposto che ammette la trasmissione telematica degli atti introduttivi del giudizio.
Ma procediamo per gradi.
L’orientamento giurisprudenziale contrario alla costituzione in giudizio telematica, sia essa dell’attore che del convenuto, si fonda su una errata lettura della normativa (certo non limpidamente coordinata) in tema.
Si sostiene, infatti, che ai sensi dell’art. 16 bis della legge n. 221/12, modificato dall'art. 44, comma 2, decreto-legge n. 90/14 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) prevede che “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.” …il deposito con modalità telematica sarebbe previsto esclusivamente per gli atti processuali delle parti già costituite (così Tribunale di Pavia, sez. Civile, ordinanza 22.07.2014 est. Cortellaro; conf. Tribunale Torino 15.07.2014 - est. Rizzi).
A ben vedere, al contrario, deve rilevarsi come quell’esclusivamente si riferisca solo al deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite … e non anche degli altri atti del giudizio: nello stabilire l’obbligo del deposito telematico esclusivamente per gli atti endoprocessuali, non esclude in alcun modo la facoltà del deposito telematico degli altri atti 
L’esegesi delle fonti normative, peraltro, da prova di quanto appena affermato.
Del Processo Civile Telematico (PCT) si occupa già l’originaria normativa dettata dal DPR n.123/2001 (disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti), tuttora in vigore ad eccezione del processo amministrativo e contabile, del quale l'art. 20 bis comma 4 del D.L. 18.10.2012, n. 179 (conv. con modif. in Legge 17.12.2012 n.221) ha disposto la cessazione dell’efficacia dalla data di cui al comma 3. 
Il DPR 123/01 cit. non è stato mai abrogato, né può ritenersi abrogato dal successivo DM n. 44/2011 che ha disposto all’art. 37 che cessano di avere efficacia nel processo civile le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2001 e del decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008. E ciò perché il DPR 123/01 è norma di rango costituzionale superiore al regolamento ministeriale, quale è il DM n. 44/2011 su cui prevale.
Il DPR 123/11, dunque, emanato sulla scorta di ulteriori norme di legge, prima fra tutte il d.lgs. n. 39/1993 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche), all’art. 4, comma 1, stabilisce che tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale.
Il successivo art. 9 del vigente DPR 123/11, in tema di deposito degli atti introduttivi del processo civile, DPR stabilisce specificamente che “la parte che procede all'iscrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i documenti probatori come documenti informatici o le copie informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo”.
Non solo, dunque, la normativa consente (e non obbliga) il deposito telematico dei predetti atti introduttivi e dell’iscrizione a ruolo, ma la stessa non è contrastata da alcuna norma, non potendosi considerare contrastante l’art. 16 bis D.L. n. 179/2012 che definisce esclusivamente il perimetro dell’obbligatorietà del PCT e quindi gli atti obbligatori (non escludendo alcuna facoltà di deposito di altri atti) e neanche l'art. 44 che D.L. n. 90/2014 che prevede che nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 bis del D.L. n.179/11, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
A ben vedere, dunque, la normativa legittima tutti i depositi telematici pregressi e futuri, depositi telematici non esclusi neppure dal c.p.c. laddove, disponendo all’art. 72 delle disp. att. che il deposito dell’atto introduttivo si perfeziona con la consegna al cancelliere, non disciplina le modalità (modus) di detta consegna, che evidentemente può avvenire anche in forma telematica nel rispetto delle norme di legge in commento.
Allo stesso risultato si perviene ai sensi dell’art. 121 cpc laddove sancisce che gli atti del processo per i quali non siano richieste forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo.
Sull’argomento in data 27.6.2014 è pure intervenuta Circolare del Ministero della Giustizia, con cui è stato chiarito come “l’entrata in vigore delle norme di cui all’art. 16 bis d.l. cit. non innovi in alcun modo la disciplina previgente in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale per l’abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. Dunque, nei Tribunali già abilitati a ricevere tali atti processuali ai sensi dell’art. 35 d.m. n. 44/11, continuerà a costituire facoltà (e non obbligo) delle parti, quella di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio mediante deposito telematico” 
Detta circolare ministeriale confonde però la portata dei decreti dirigenziali. 
Le regole tecniche del DM n. 44/2011, invero, prevedono certo che l'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio, ma i decreti della DGSIA, non possono e/o debbono contenere alcuna lista di atti depositabili, dovendo solo accertare l’idoneità delle infrastrutture informatiche del Tribunale destinatario dei depositi telematici.
Con la conseguenza che i depositi di atti telematici (anche introduttivi) non potranno mai essere rifiutati.
Da ultimo non va neppure dimenticata l’operatività del Codice dell’Amministrazione digitale che peraltro, all’art. 45 prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
Con la conseguenza che anche solo tale norma consentirebbe di depositare telematicamente un qualsiasi atto presso un qualsiasi Tribunale.
Concludendo ai sensi dell’art. 16 bis l. 17.12.2012 n. 221 gli atti introduttivi del giudizio (iscrizione della causa e comparsa di costituzione), possono essere depositati in cancelleria per via telematica, in quanto tale norma e nessun’altra norma dell’ordinamento processuale, vieta il deposito in forma telematica di tali atti introduttivi del giudizio, disponendo invece solo l’obbligo del deposito telematico degli atti endoprocessuali.
A tale conclusione sono giunte le più recenti pronunce giurisprudenziali: “L’art. 16-bis D.L. 179/12 non prevede il deposito telematico degli atti processuali introduttivi, ma non commina alcuna sanzione di nullità in relazione a tale tipo di deposito. (Trib. Vercelli, Sez.Civ., ordinanza 04/08/2014).
Al recente Congresso Nazionale Forense di Venezia, è stato giustamente posto l’accento sull’opportunità dell’emanazione di una norma di legge che chiarisca con certezza la possibilità di depositare telematicamente qualsiasi atto, ponendo fine ad ogni dubbio e polemica.
Ed in ogni caso continuiamo ad auspicare uno specifico codice del processo telematico.
Avv. Roberto Di Francesco - Delegato di Cassa Forense

tratto dal sito della Cassa Forense

sabato 18 ottobre 2014

NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

E' stato pubblicato il 16 ottobre il Nuovo Codice Deontologico Forense, approvato dal CNF il 31 gennaio 2014, in attuazione della Nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense (Legge n. 247/2012).

Il Nuovo Codice deontologico forense è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014.

Entrerà in vigore il 15 dicembre 2014


Codice Deontologico Forense

Relazione Illustrativa al nuovo codice deontologico forense

tratto dal sito del CNF
Avv. Arturo Varricchio

martedì 16 settembre 2014

SCHEDA DI ANALISI A PRIMA LETTURA DL 132/2014 - modifiche al codice civile e procedura civile

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, n. 212,  il decreto legge n. 132/2014 recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
Il decreto legge reca disposizioni, tra le altre, in tema di negoziazione assistita dall'avvocato e di devoluzione ad arbitri delle cause pendenti.

L'Ufficio Studi ha predisposto una Scheda di analisi a prima lettura e un testo a fronte con le nuove disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione. 
Documento che è possibile scaricare in questa pagina.

tratto da www.consiglionazionaleforense.it/


domenica 7 settembre 2014

OMESSO VERSAMENTO IVA - Il fatto non sussiste reato se commesso prima del 2011 con soglia inferiore ai 103 mila euro

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36859, depositata il 4 settembre 2014, con la quale, ha annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.
La motivazione è basata sulla sentenza della Corte Costituzionale, del 7-8 aprile 2014 n. 80 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 ter, d. lgs. n. 74/00 nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38.

Cass. pen. Sez. III, Sent. n. 36859 del 04-09-2014


Avv. Arturo Varricchio