domenica 31 agosto 2014

Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge 11 agosto 2014 n.114, che ha convertito il DL 24 giugno 2014 n. 90

Il 18 agosto 2014 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90.

(clicca qui per scaricare tutta la guida alla Legge n.114/2014)

Di seguito riporto alcune modifiche apportate al codice di procedura civile:


Art. 126
Contenuto del processo verbale

I. Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.
II. Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione. 
Art. 126
Contenuto del processo verbale

I. Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.
II. Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale. (1)


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(1) Comma sostituito, con effetto dal 25 giugno 2014, dall'art. 45 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma sostituito recitava "Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione."


Art. 133
Pubblicazione e comunicazione della sentenza

I. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
II. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. 




Art. 133
Pubblicazione e comunicazione della sentenza

I. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
II. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza (1), ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325. (1) 
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(1) L'art. 45 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, ha sostituito, con effetto dal 25 giugno 2014, le parole «il dispositivo» con le parole «il testo integrale della sentenza». La citata legge di conversione ha aggiunto, in fine, con effetto dal 19 agosto 2014, il peirodo «La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325». 
Art. 147
Tempo delle notificazioni

I. Le notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20. 
Art. 147
Tempo delle notificazioni

I. Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. (1)
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(1) La disposizione dell'art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. (art. 16-septies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato, con effetto dal 19 agosto 2014, dall'art. 45-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.


Art. 207
Processo verbale dell'assunzione

I. Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.
II. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante che le sottoscrive.
III. Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone. 
Art. 207
Processo verbale dell'assunzione

I. Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.
II. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante (1).
III. Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone. 
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(1) L'art. 45 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, con effetto dal 25 giugno 2014, ha soppresso le parole "che le sottoscrive". Il citato D.L. è stato convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in vigore dal 19 agosto 2014.



Avv. Arturo Varricchio

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