mercoledì 28 maggio 2014

PCT Base: come predisporre una Busta per l'invio telematico di un atto

In questa guida ho riportato le video - guide realizzate dalla Fondazione per l’Innovazione e l’Informatica Forense (FIIF) del Consiglio Nazionale Forense, relative al nuovo Processo Civile Telematico ( PCT ), con le quali si indicano le modalità per l'invio di un atto.

Come al solito, provvederò ad aggiornare le pagine appena verranno pubblicate nuove video-guida



Avv. Arturo Varricchio









martedì 6 maggio 2014

NOTIFICHE TELEMATICHE, il CNF ha realizzato le seguenti Video-Guide

Anche per le notifiche telematiche la Fondazione per l’Innovazione e l’Informatica Forense (FIIF) del Consiglio Nazionale Forense, ha realizzato le seguenti video - guide, relative al nuovo Processo Civile Telematico ( PCT ).

Provvederò ad aggiornare la pagina appena verranno pubblicate nuove video-guida

Avv. Arturo Varricchio











giovedì 3 aprile 2014

Pubblicato il decreto Ministro Giustizia 10.03.2014 n 55 - nuove Tariffe Forensi

E' stato pubblicato nella Gazzetta del 2 aprile 2014 il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 recante i Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale. 

scarica qui le tabelle 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.77 del 2-4-2014  







Avv. Arturo Varricchio

giovedì 6 marzo 2014

Presto sarà possibile ottenere la visura immobiliare dei propri immobili direttamente da casa e senza costi


Lo ha Annunciato il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, c on Provvedimento Prot. n. n. 31224 del 4 marzo 2014.

Infatti Dal Prossimo 31 marzo 2014 Sarà, Possibile, alle PERSONE FISICHE Registrate ai di Servizi telematici Entratel e Fisconline, accedere alle Banche dati della Conservatoria e del Catasto Ed. ottenere Informazioni,  ipotecaria e catastale,  relativa ai propri immobilizzazione Senza Costi.
Il Servizio di Consultazione fornira  le Informazioni relative Agli Immobili di cui il soggetto risulta  intestatario, individuati Nella Banca Dati catastale tramite il codice fiscale del soggetto  abilitato Ai Servizi Entratel / Fisconline Che effettua la Consultazione (punto 2.2), nonchè   le Informazioni relative alle formalita informatizzate , Quali ipoteche, pignoramenti ecc. (Punto 2.3) .


clicca qui per il  Provvedimento prot. n. 2014/31224 


Avv. Arturo Varricchio

martedì 25 febbraio 2014

Calcolo Termini Processuali art. 183 comma 6 e art. 190 cpc

Riporto di seguito la tabella per il calcolo dei termini processuali di cui agli artt. 183 comma 6 cpc e 190 cpc ripreso dal sito della collega Anna Andreani,  dove, peraltro, si possono trovare ulteriori utility.



Avv. Arturo Varricchio


domenica 12 gennaio 2014

giustizia sempre più cara

Bollo a 16 euro, diritti di copia, contributo unificato

di ProfessioneGiustizia .it - 09/01/2014

Gli interventi della Legge Stabilità su contributo unificato, diritti di copia e bollo a 16 euro

Bollo a 16 euro, diritti di copia, contributo unificato
Abbiamo riferito dell'aumento a 27 euro delle anticipazioni forfetarie da pagare al momento dell'iscrizione a ruolo di una causa.
La Legge di Stabilità ha apportato anche ulteriori piccole modifiche, come quelle riguardanti le marche da bollo, oramai omogenee a 16 euro, e ai diritti di copia previsti dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia, applicabili anche al Processo Tributario, dove è stata prevista una deroga al pagamento quando la richiesta di copia avviene dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo.
Segnaliamo, infine, che il contributo unificato riguardante il processo tributario è stato aggiornato con una modifica delle modalità di applicazione, o meglio, di determinazione del valore della lite: infatti, ora per il Ricorso principale e incidentale avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali ilvalore della lite va determinato per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Di seguito le norme della Legge Stabilità che interessano quanto sopra:
401. All’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1 è inserito il seguente;
«1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili euro 16,00».
402. Dopo la nota 4 all’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente;
«5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l’imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento ».
403. All’articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente;
«1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00».
404. Dopo la nota 1-quater all’articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente;
«5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l’imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».
407. All’articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «distinti per voce di tariffa» sono inserite le seguenti;
«e degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».
408. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all’articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola: «determinato» sono inserite le seguenti;
«, per ciascun atto impugnato anche in appello,»;
b) all’articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente;
«1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo»;
c) all’articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente;
«1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico».
409. Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l’interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l’intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell’economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall’allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.

tratto da PROFESSIONEGIUSTIZIA.IT del 09.01.2014